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Parte il nuovo regime del Patent Box

1/13/2016 | Stefano Massarotto – Facchini Rossi Soci Studio Tributario Associato

È in linea con quanto accade in altri Stati UE: un tassello di una politica volta a favorire la crescita delle imprese e dell’occupazione incentivando la collocazione in Italia di beni immateriali e l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.


Parte finalmente il Patent box, l’agevolazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali come opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi, etc …, introdotta dalla Legge di Stabilità 2015. Il 1° dicembre, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento contenente le modalità di presentazione del ruling e una prima circolare di chiarimenti.

 

Il Patent box è una agevolazione fiscale a cui possono accedere dietro espressa opzione, irrevocabile e rinnovabile ogni 5 esercizi sociali, tutti i soggetti titolari di reddito di impresa; il regime, che può essere attivato selettivamente anche solo per taluni intangibili, prevede che i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali siano esclusi dalla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi (IRES) e dell’IRAP nella misura del 50% (in via straordinaria, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e per quello successivo, la riduzione è pari rispettivamente al 30% e al 40%). L’agevolazione si applica non solo ai redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi di tali beni (si pensi, ad es., a royalties percepite a fronte della concessione a terzi dell’utilizzo di un marchio), ma anche a quelli derivanti dall’utilizzo diretto dei medesimi: il Decreto 30 luglio 2015 relativo all’attuazione del regime prevede che nel primo caso il reddito agevolabile sia pari ai canoni derivanti dalla concessione in uso di detti beni (al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti ad essi connessi), mentre in caso di utilizzo diretto è necessario individuare per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il suo contributo economico al reddito d’impresa;  inoltre, in quest’ultimo caso (e in altri casi particolari) è necessario raggiungere un accordo preventivo con l’Agenzia tramite procedura di ruling (di cui al Provv. A.d.E. n. 2015/154278). Infine, se almeno il 90% del corrispettivo percepito dalla cessione di un bene immateriale (per il cui reddito si è esercitata l’opzione) è reinvestito in attività di R&S relative ad un altro intangibile, anche la plusvalenza gode dell’agevolazione (in questo caso l’accordo preventivo con l’Agenzia mediante ruling è opzionale).

 

Non mancano temi delicati sul tappeto:  è auspicabile peraltro che le Autorità competenti rendano pienamente fruibile uno strumento in grado di creare “capitale intangibile” e quindi valore aggiunto.

 

Il Patent box  in linea con quanto accade in altri Stati UE  è infatti un importante tassello di una politica volta a favorire la crescita delle imprese e dell’occupazione incentivando la collocazione in Italia di beni immateriali e l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.

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