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Voluntary disclosure, chiarezza su anni e soggetti interessati

7/22/2015 | Stefano Massarotto – Facchini Rossi Soci

Il Governo e l’Agenzia delle entrate chiariscono i soggetti obbligati e gli anni oggetto del rientro dei capitali.


 

A poco più di due mesi dalla scadenza dei termini per la voluntary disclosure – anche se è sempre più probabile una proroga – con la Circolare n. 27/E e le novità del decreto sulla certezza del diritto approvato venerdì scorso dal Governo, vengono risolti molti dei quesiti sui soggetti obbligati e gli anni sanabili, rendendo maggiormente appetibile la procedura di rientro dei capitali illecitamente detenuti all’estero.

 

Tra i chiarimenti maggiormente attesi, si segnalano quelli relativi ai soggetti che hanno deleghe di firma su conti correnti esteri non dichiarati. L’Agenzia precisa che i delegati che non risultano essere i titolari effettivi delle attività estere sono tenuti alla disclosure ma non deve essere attribuito loro alcun reddito. L’Agenzia conferma tuttavia il suo approccio – per la verità, eccessivamente rigido – sull’obbligo di compilazione del quadro RW: i delegati su conti correnti esteri non dichiarati, anche se non hanno mai utilizzato le procure e non sono possessori dei redditi derivanti dalle attività estere (che dovrebbe, in realtà essere la ratio degli obblighi di RW), devono comunque aderire alla procedura di collaborazione volontaria.

 

L’Agenzia ha inoltre chiarito che sono sanabili anche le violazioni relative alle cassette di sicurezza e che i prelievi di contate dai conti correnti possono essere giustificati in sede di contraddittorio con l’Ufficio. Quanto poi al decreto certezza del diritto, viene finalmente codificato il principio secondo cui l’Amministrazione finanziaria può beneficiare del raddoppio dei termini di accertamento solo in caso di presentazione della notizia di reato entro i termini di decadenza ordinari.

 

Con le nuove norme, quindi, l’Agenzia non potrà più rettificare i periodi precedenti al 2010 (2009 in caso di dichiarazione omessa). È stato inoltre trovato un compromesso sugli atti di controllo – quali, Processi verbali di constatazione e inviti al contraddittorio – che legittimano, in via transitoria, il mantenimento delle vecchie regole sul raddoppio dei termini di accertamento.

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