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Lex & The City - Posizioni reddituali e fiscali del coniuge non sono più un segreto

6/24/2015 | Russo De Rosa Associati - Studio Legale e Tributario

Una rivoluzionaria decisione del Consiglio di Stato (n. 2472 del 14 maggio 2014) ha autorizzato un coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, ad accedere a...


Nel corso di un giudizio di separazione, divorzio o di un procedimento per l’affidamento del figlio nato fuori dal matrimonio, è stato fino ad ora possibile per un coniuge/genitore, al fine di verificare le potenzialità economiche dell’altra parte, estrarre unicamente copia della dichiarazione dei redditi a seguito di un formale accesso all’Agenzia delle Entrate.

 

Dalle dichiarazioni dei redditi, tuttavia, non è certo possibile verificare tutta la consistenza patrimoniale del soggetto e spesso le parti coinvolte sono state costrette ad un’attività istruttoria non sempre risolutiva.

 

Si assiste tuttavia ora ad una svolta che ha avuto il “la” da una rivoluzionaria decisione del Consiglio di Stato (n. 2472 del 14 maggio 2014), che ha autorizzato un coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, ad accedere, al fine di difendere i propri interessi giuridici, alla posizione patrimoniale e finanziaria dell’altro coniuge, detenuta dall’amministrazione finanziaria in un’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria, denominata “Archivio dei rapporti finanziari”.

 

La sentenza chiarisce che il coniuge/genitore non è più tenuto a chiedere al giudice l’autorizzazione  per verificare la sussistenza e/o consistenza di conti correnti nonché operazioni finanziarie particolari, negoziazioni a vario titolo effettuate, potendo egli stesso accedere, mediante una richiesta formale all’Agenzia delle Entrate e per il tramite dell’ufficiale giudiziario, ai dati contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari.

 

La decisione citata, nel caso di specie, specifica che la cura e la tutela degli interessi economici e della serenità dell’assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa, prevale su, o quantomeno deve essere contemperata con, il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso ai documenti sensibili del coniuge. Tale accesso sarà giustificato nel caso sussista un interesse, attuale e concreto, dell’altro coniuge alla cura dei propri interessi.

 

Il Consiglio di Stato, tuttavia, pone una limitazione importante: a differenza  delle dichiarazioni dei redditi, di cui il coniuge può anche estrarre copia, le informazioni in possesso dell’Anagrafe tributaria possono solo essere visionate.

 

Si tratta comunque di una grande apertura. L’accesso all’Anagrafe tributaria sembrerebbe non essere solo limitato al coniuge o al genitore di figlio nato fuori dal matrimonio che si accinga ad iniziare un giudizio di separazione, divorzio o mantenimento in genere ma potrebbe essere esteso in favore di qualsiasi cittadino che vanti un credito nei confronti di un altro soggetto. 

 

La posizione assunta dal Consiglio di Stato sembra essere stata confermata dalla recente riforma del processo civile (nuovo art. 155 sexies disp. att. c.p.c.), introdotta con il D.L. n. 132 del 12 settembre 2014 convertito in legge n. 162 del 10 novembre 2014, che, nel contesto di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di gestioni di patrimoni, consente alla parte interessata di richiedere all’ufficiale giudiziario di accedere agli archivi propri dell’Anagrafe tributaria per verificare la consistenza patrimoniale della controparte.

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