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Lex & The City - Una seconda possibilità per il credito vitalizio ipotecario

6/3/2015 | Russo De Rosa Associati - Studio Legale e Tributario

Il 6 maggio scorso è entrata in vigore la Legge 44/2015 che ha modificato e integrato le disposizioni della precedente legge. Ecco cosa cambia.


Il 6 maggio scorso è entrata in vigore la Legge 44/2015 che ha modificato e integrato le disposizioni della precedente Legge 248/2005, la quale aveva a sua volta introdotto l’istituto del credito vitalizio ipotecario, figura che, in questi primi dieci anni di vigenza, non aveva riscosso particolare successo anche a causa della scarna disciplina che era stata elaborata.

 

Il prestito vitalizio ipotecario è una peculiare tipologia di finanziamento a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale degli interessi e delle spese, che può essere richiesto soltanto da persone fisiche che abbiano compiuto i 60 anni di età.

 

Al prestito vitalizio ipotecario, quindi, potrebbero ricorrere coloro che, raggiunta una certa età, necessitino di liquidità, magari per aiutare i propri figli nel soddisfacimento di esigenze legate all’istruzione, all’acquisto di beni di arredamento, di consumo, o, più in generale, al soddisfacimento delle necessità dei figli che questi, con i loro mezzi, non sono in grado di soddisfare autonomamente.

 

Il prestito, erogato da istituti di credito o intermediari finanziari, viene garantito da un’ipoteca di primo grado che può essere iscritta unicamente su un singolo immobile, sul quale non devono gravare precedenti iscrizioni ipotecarie.

 

A fronte dell’erogazione del prestito, il beneficiario si impegna a restituire integralmente la somma ricevuta (oltre interessi e spese) al manifestarsi dei seguenti eventi: la morte del beneficiario stesso, il trasferimento in tutto o in parte della proprietà o di altri diritti reali o di godimento dell’immobile dato in garanzia e il compimento di atti che comportino una significativa riduzione del valore del bene dato in garanzia.

 

Qualora al verificarsi di uno dei citati eventi, il finanziamento erogato non venga rimborsato integralmente entro dodici mesi, il mutuante potrà procedere alla vendita dell’immobile ad un valore di mercato, che sarà stabilito da un perito da lui nominato. In questo modo, gli istituti di credito non dovranno ricorrere ad una procedura esecutiva immobiliare, ottenendo un risparmio di costi e accelerando i tempi di recupero.

 

All’erede del mutuatario è, inoltre, riconosciuta la facoltà di scegliere fra tre alternative di rimborso del debito assunto dal dante causa; egli potrà: (i) rendersi parte attiva impegnandosi a vendere l’immobile entro 12 mesi dal conferimento dell’incarico da parte del mutuante e, ove residuassero eventuali somme a seguito della vendita, queste gli sarebbero attribuite; (ii) lasciare piena autonomia al mutuante nella procedura di vendita per la soddisfazione del proprio debito; (iii) scegliere di estinguere il debito contratto dal mutuatario.

 

Alla luce della nuova disciplina elaborata in un contesto sociale di difficile congiuntura economica, nelle intenzioni del legislatore l’istituto, una volta definiti (dal regolamento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico in procinto di pubblicazione) i limiti, le tutele delle parti coinvolte e i concreti ambiti di operatività, dovrebbe favorire un più agevole accesso al credito e la circolazione di liquidità sul mercato oltre che contribuire alla ripresa dell’economia.

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