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Lex & The City - Unit linked, verso un destino "penalizzato"

3/25/2015 | Russo De Rosa Associati - Studio Legale e Tributario

Il legislatore ha voluto ulteriormente distinguere le polizze contraddistinte dalla sola componente previdenziale da quelle a contenuto parzialmente o spiccatamente finanziario.


La legge n. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità 2015) ha disposto un’importante modifica ai benefici fiscali derivanti dalla sottoscrizione di polizze di assicurazione sulla vita unit linked (cioè a contenuto finanziario) modificando l’art. 34 del D.P.R. 601 del 1973.

 

Fino all’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015, i capitali percepiti dai beneficiari in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita in caso di morte dell’assicurato erano esenti da IRPEF.

Dal 1° gennaio 2015, invece, i proventi percepiti in dipendenza di polizze unit linked in caso di decesso dell’assicurato sono esenti da IRPEF unicamente per la componente di capitale erogata a fronte della copertura del rischio demografico (copertura del rischio morte dell’assicurato).

 

I capitali erogati in caso di decesso dell’assicurato, pertanto, dovranno essere suddivisi nelle seguenti componenti economiche che subiranno un diverso trattamento fiscale:

  • la componente finanziaria del contratto sarà assoggettata a tassazione mediante applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte di rendimento eventualmente riferibile a investimenti in titoli di Stato o equiparati che restano, invece, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50%;
  • la componente erogata a fronte della copertura del rischio morte dell’assicurato sarà esente da IRPEF.

 

Pare quindi che il legislatore abbia voluto ulteriormente distinguere le polizze contraddistinte dalla sola componente previdenziale da quelle a contenuto parzialmente o spiccatamente finanziario, “penalizzando” queste ultime.

 

La Legge di Stabilità 2015 tuttavia non modifica il regime civilistico e fiscale delle polizze vita ai fini successori.  L’art. 12, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 346/1990 dispone, infatti, che le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi “in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto” non concorrono a formare l’attivo ereditario. Il beneficiario, per effetto della designazione, acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione; ciò significa che, al verificarsi dell’evento morte, il beneficiario non subentra nella titolarità di un credito del de cuius (iure successionis), ma vanta un diritto proprio (iure proprio) nei confronti dell’assicuratore.  Pertanto, in caso di decesso dell’assicurato, le somme corrisposte ai beneficiari continuano ad essere percepite iure proprio e, come tali, sono esenti dalle imposte sulle successioni e donazioni in quanto non concorrono a formare l’asse ereditario.

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