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Le “group requests” sveleranno al Fisco i conti degli evasori

3/18/2015 | Stefano Massarotto, Facchini Rossi Soci – Studio Tributario Associato

Dopo decenni di segreto bancario Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco hanno sottoscritto un accordo con l'Italia. Ora la voluntary disclosure sembra una scelta obbligata.


Dopo decenni di segreto bancario, Svizzera (il 23 febbraio 2015) Liechtenstein (il 26 febbraio 2015)  e Principato di Monaco (il 2 marzo 2015) hanno sottoscritto un Accordo con l’Italia che - prevedendo lo scambio di informazioni su richiesta secondo lo standard OCSE – pone definitivamente fine all’evasione fiscale internazionale.

 

La firma ha effetti immediati ai fini della “Voluntary disclosure”, in vigore dal 1° gennaio 2015: come chiarito dalla recentissima Circolare dell’Agenzia delle entrate del 13 marzo 2015, n. 10/E, tali Paesi escono dalla black list ai fini della procedura e, pertanto:

 

-       non si applica – in ipotesi di rimpatrio (fisico o giuridico) o di rilascio di waiver con l’intermediario estero - il raddoppio dei termini di contestazione delle violazioni ai fini del monitoraggio fiscale e di accertamento delle imposte, per i Paesi c.d. “black list”;

-       le sanzioni per le violazioni RW sono ridotte al 3% (e non più al 6%) degli importi non dichiarati.

 

Ma forse non tutti sanno che dalla data della firma dell’Accordo verranno “svelati” i conti illecitamente detenuti dei contribuenti italiani che non parteciperanno al programma di Voluntary disclosure.

Vediamo perché. Con l’Accordo, è stato infatti firmato anche un Protocollo aggiuntivo secondo cui:

-       le banche e gli altri intermediari finanziari chiederanno ai propri clienti di rilasciare, entro il 30 settembre 2015, una attestazione che dimostri che hanno aderito al programma di Voluntary disclosure (ovvero che le attività finanziarie sono regolarmente dichiarate in Italia);

-       l’Italia può inviare all’altro Stato richieste di gruppo (“group requests”), grazie alle quali sarà possibile presentare richieste su categorie di comportamenti che lascino presumere l’intenzione dei contribuenti italiani di evadere i propri obblighi fiscali. Potranno quindi essere presentate domande raggruppate non nominative – e che non costituiscono fishing expeditions – per identificare i nomi di clienti italiani che, dalla data della firma degli Accordi, si trovano in uno dei seguenti casi: “conti chiusi”, “conti sostanzialmente svuotati” e “conti inattivi”.

 

Insieme all'Accordo e al Protocollo è stata firmata anche una dichiarazione congiunta di carattere politico con la quale l’Italia e l’altro Stato (Svizzera, Liechtenstein, principato di Monaco) confermano il reciproco impegno ad applicare lo scambio automatico di informazioni sulla base dello standard globale OCSE, nel rispetto della tempistica concordata a livello internazionale.

 

Insomma, dalla data della firma degli Accordi, la voluntary disclosure pare una scelta obbligata!

 

 

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