Tempo di lettura: 3min

Lex & The City - Debiti tributari e bisogni della famiglia nel fondo patrimoniale

3/11/2015 | Russo De Rosa Associati - Studio Legale e Tributario

Il fondo patrimoniale è un patrimonio di destinazione costituito da quel complesso di beni che vengono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia; costituiscono bisogni della famiglia anche quelli relativi a...


Il fondo patrimoniale è un patrimonio di destinazione costituito da quel complesso di beni che vengono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia; costituiscono bisogni della famiglia non solo quelli che accomunano tutti i componenti della stessa, ma anche quelli personali tesi a realizzare un  interesse comune o, in senso più ampio, l’indirizzo di vita per il quale i coniugi hanno optato.
 
 
Da un lato, l’interesse perseguito con la creazione del fondo è di dotare la famiglia di risorse adeguate (ma non sproporzionate) e dedicate esclusivamente ai propri bisogni. D’altro canto, tanto più ampio è il concetto di bisogno familiare quanto meno efficace sarà la protezione del patrimonio separato dalle iniziative di creditori di uno dei coniugi.
 
 
I beni costituiti nel fondo patrimoniale non possono essere “aggrediti” dai creditori se non per debiti sorti per soddisfare i bisogni della famiglia oppure sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia  ma sconosciuti come tali dal relativo creditore.
Con specifico riferimento ai debiti tributari, una recente pronuncia della Corte di Cassazione evidenzia come il fondo patrimoniale non dia assoluta certezza di porre i beni in esso conferiti al riparo da debiti sorti anche nell’esercizio di attività d’impresa o di una professione i quali, comunemente, si pensa siano debiti estranei a quelli contratti per i bisogni della famiglia.
 
 
In particolare, nell’ordinanza n. 3738 del 24 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha affermato che i beni immessi nel fondo patrimoniale non sono sottratti all’azione esecutiva, nello specifico promossa da Equitalia, qualora il credito erariale, seppur sorto nell’esercizio dell’attività professionale del debitore, sia stato contratto per i bisogni della famiglia; occorre accertare nel caso concreto – l’onere della prova grava sul contribuente - quando un debito possa ritenersi contratto al fine di soddisfare i bisogni della famiglia nonostante sia stato contratto nell’ambito di un’attività con finalità puramente economica. In questo senso, la Cassazione ha precisato che “se è vero che tale finalità (i.e. bisogni della famiglia) non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare detti bisogni”.
 
 
In linea generale, si può affermare che non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i beni costituiti in fondo patrimoniale per bisogni (della famiglia) ritenuti tali – e come tali dichiarati - dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare.
 
 
La Suprema Corte ribadisce con l’occasione il consolidato orientamento secondo cui  nei bisogni familiari sono ricomprese anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. Un concetto molto ampio che limita sensibilmente la portata protettiva del fondo patrimoniale. Potenzialmente anche nei confronti del Fisco.
 

Condividi

Seguici sui social

Advisor è la prima piattaforma interamente dedicata alla consulenza patrimoniale e al risparmio gestito con oltre 38.000 professionisti già iscritti


Accedi a funzionalità esclusive e migliora la tua esperienza di navigazione


  • Leggi articoli esclusivi
  • Salva le tue news preferite
  • Partecipa ad eventi esclusivi
  • Sfoglia i magazine in anteprima

Iscriviti oggi!

Hai già un profilo? Accedi qui

Cerchi qualcosa in particolare?