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Lex & The City - Attenti alla residenza fiscale delle persone fisiche

2/11/2015 | Russo De Rosa Associati - Studio Legale e Tributario

La sentenza della Corte di Cassazione n. 961 del 21 gennaio 2015 (relativa ad un noto motociclista italiano) offre lo spunto per una riflessione sulla residenza fiscale di soggetti italiani trasferiti all’estero e sugli impatti ai fini della procedura di voluntary disclosure.


La sentenza della Corte di Cassazione n. 961 del 21 gennaio 2015 (relativa ad un noto motociclista italiano, formalmente residente nel Principato di Monaco, ma che di fatto aveva mantenuto i propri interessi economici e personali in Italia) offre lo spunto per una riflessione sulla residenza fiscale di soggetti italiani trasferiti all’estero e sugli impatti ai fini della procedura di voluntary disclosure.

 

Per acquisire la residenza all’estero non basta cancellarsi dall’anagrafe italiana ed iscriversi all’Albo dei residenti all’estero, ma è necessario trasferire effettivamente fuori dall’Italia il centro dei propri interessi vitali. La sentenza ribadisce l’ormai consolidato principio secondo cui la nozione di centro degli interessi vitali non è limitata agli aspetti economici e professionali, ma è riferita anche alla sfera personale e familiare.  Peraltro, ai sensi dell’art. 2, co. 2-bis del TUIR, nei casi di trasferimento in paesi “Black-list è a carico della persona fisica l’onere di dimostrare l’effettività della propria residenza, fornendo la prova di non mantenere stabili legami economici e personali con l’Italia, in caso di  accertamento. 

 

La residenza fiscale ha impatti ai fini della procedura di voluntary disclosure, ma con effetti meno “drammatici” rispetto al precedente scudo fiscale.

 

L’adesione allo scudo fiscale era infatti riservata ai soli soggetti che avessero violato gli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW)  e, in particolare, alle persone fisiche residenti. La residenza fiscale in Italia in almeno uno dei periodi di imposta da regolarizzare era condizione essenziale per accedere allo scudo. Le persone fisiche effettivamente residenti all’estero che avessero omesso di tassare redditi prodotti (e quindi imponibili) in Italia, non potevano aderire, non essendo soggette agli obblighi di monitoraggio.

 

Anche ai fini della voluntary disclosure i principali destinatari sono le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia (in quanto soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio). Tuttavia, per espressa previsione normativa (art. 1, co. 2, L. 186/2014), sono ammessi anche i soggetti (residenti) che pure non abbiano commesso violazioni relative al quadro RW, nonché i soggetti non tenuti agli obblighi di monitoraggio, tra i quali (oltre alle società commerciali) dovrebbero intendersi ricompresi i soggetti non residenti (sia persone fisiche che società). La residenza fiscale, quindi, non è condizione essenziale per l’accesso, avendo impatti sulle modalità e sulla tipologia di procedura da utilizzare.  In particolare, utilizzeranno la c.d. “voluntary disclosure internazionalele persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, compresi i soggetti formalmente trasferiti in paesi Black – List, ma considerati come residenti in Italia ai sensi del citato art. 2, co. 2-bis del TUIR non essendo in grado di fornire la prova contraria. Invece, le persone fisiche effettivamente residenti all’estero che avessero omesso di dichiarare redditi prodotti in Italia, potranno regolarizzare la propria posizione avvalendosi della c.d. voluntary disclosure nazionale”.

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