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Lex & The City - Conto salato per la rivalutazione di partecipazioni e terreni

1/14/2015 | Russo De Rosa Associati - Studio Legale e Tributario

La Legge di stabilità per il 2015 ripropone la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni, ma...


 

La Legge di stabilità per il 2015 ripropone la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni prevista originariamente negli artt. 5 e 7 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 (“Legge Finanziaria per il 2002”).

 

Viene, quindi, data nuovamente possibilità alle persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni (edificabili o con destinazione agricola) posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data del 1° gennaio 2015, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguibili ex art. 67 comma 1, lett. da a) a c-bis) del TUIR, allorquando le partecipazioni o i terreni saranno oggetto di cessione titolo oneroso.

 

Per conseguire gli effetti della rideterminazione del valore è necessario che, entro il termine del 30 giugno 2015, un professionista abilitato (dottore commercialista, geometra, agronomo, ecc.) rediga e asseveri apposita perizia di stima del valore della partecipazione o del terreno ed il contribuente interessato, titolare della proprietà o di diritti parziari (es. usufrutto) versi, entro il termine del 30 giugno 2015, la relativa imposta sostitutiva dovuta per l’intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

 

Un’importante novità del provvedimento in esame è rappresentata dal raddoppio delle aliquote dell’imposta sostitutiva che perfeziona l’affrancamento le quali passano dal 2% al 4% per le partecipazioni non qualificate, e dal 4% all’8% per le partecipazioni qualificate ed i terreni. Tale raddoppio per le partecipazioni non qualificate fa seguito all’innalzamento avvenuto nella tassazione dei capital gain scaturenti dalle cessione delle stesse partecipazioni (passate in pochi anni dal 12,50%, prima al 20% e successivamente al 26%).  Per le partecipazioni qualificate l’incremento di aliquota non fa invece seguito ad un inasprimento dell’aliquota sul capital gain, essendo ormai da anni prevista la rilevanza del 49,72% del dividendo ed il concorso alla formazione del reddito alle aliquote marginali IRPEF.

 

Conformemente ai chiarimenti già forniti nell’ambito delle precedenti riaperture della disciplina in esame, che si ritengono applicabili alla riapertura dei termini in esame, è possibile avvalersi della rivalutazione anche qualora si sia già effettuata una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni. In questo caso, i soggetti che procedono alla nuova rivalutazione potranno scomputare l’imposta precedentemente versata dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione – che, si segnala a causa del raddoppio delle aliquote, salvo ipotesi particolari, determinerà comunque la debenza di un’imposta – ovvero chiedere a rimborso l’imposta pagata in precedenza entro il termine di decadenza di 48 mesi decorrenti dal versamento dell’intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata relativa alla “nuova” rivalutazione.

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