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Lex & The City - Successioni e donazioni, arriva un aiuto dall'Europa

12/3/2014 | Russo De Rosa Associati - Studio Legale e Tributario

Chi l’ha detto che le novità fiscali sono sempre negative? La Legge europea 2013-bis, entrata in vigore il 25 novembre 2014, contiene previsioni favorevoli per il contribuente. Ecco i dettagli.


Chi l’ha detto che le novità fiscali sono sempre negative?

Anche se sotto la spinta di alcune procedure di infrazione, volte a contestare la compatibilità della normativa italiana con il principio di libera circolazione dei capitali, la L. n. 161 del 30 ottobre 2014 (c.d. Legge europea 2013-bis), entrata in vigore il 25 novembre 2014, contiene previsioni favorevoli per il contribuente, in particolare per quanto riguarda l’imposta di successione e donazione e l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Modificando l’art. 12 del D. Lgs. n. 346/90 è stata allargata l’area di esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, in precedenza limitata ai titoli del debito pubblico (tra cui BOT e CCT) e agli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, anche ai titoli del debito pubblico ed ai titoli di Stato nonché agli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all’Unione europea e dagli Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo.

Con riferimento all’IVAFE, per effetto delle modifiche apportate all’art. 19 del D.L. n 201/2011 (Decreto Monti o Salva Italia), l’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta, in precedenza legato alla nozione di “attività finanziarie” è stato equiparato a quello dell’imposta di bollo (ex art. 13, co. 2-ter della Tariffa, 1° parte, allegato A, D.P.R. n. 642/72), che fa riferimento alla nozione, più ristretta, di “prodotti finanziari”.

A seguito della modifica, a decorrere dal periodo d’imposta 2014, l’IVAFE sarà dunque dovuta dalle persone fisiche, fiscalmente residenti in Italia, su prodotti finanziari (oltre a conto correnti e libretti di risparmio), così come definiti dall'art. 1 del D. Lgs. 58/1998 (TUF), ma non sarà più dovuta in relazione a partecipazioni in società estere non rappresentate da titoli, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, valute estere, finanziamenti soci in società estere.

I contribuenti hanno così potuto ricalcolare l’acconto dovuto per il 2014, con metodo previsionale, beneficiando delle nuove disposizioni, versando la seconda rata di acconto (in scadenza il 1° dicembre 2014) al netto di quanto versato (su attività finanziarie non più imponibili) in sede di prima rata. Coloro che non hanno operato tale ricalcolo evidenzieranno per il 2014 un saldo a credito (utilizzabile in compensazione).

 

Si può valutare, inoltre, la possibilità di richiedere un rimborso, in riferimento a quanto versato per i periodi d’imposta 2012 e 2013, limitatamente alle attività finanziarie ora non più imponibili. L’IVAFE pagata in relazione a tali attività, infatti, non dovrebbe essere dovuta, in quanto la modifica è volta proprio a sanare profili di incompatibilità con il principio fondamentale del diritto comunitario della libera circolazione dei capitali, previsto dall’art. 63 del TFUE.

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