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Lex & The City - La stretta fiscale sui trust? Un'opportunità

11/19/2014 | Russo De Rosa Associati - Studio Legale e Tributario

Se con la legge di Stabilità 2015 la tassazione verrà effettivamente allineata a quella prevista per il caso di detenzione diretta delle quote/azioni della holding da parte delle persone fisiche verrà a mancare un “vantaggio fiscale“. Si va verso una consapevole e “sana” affermazione dell’istituto.


La sentenza n. 46137 del  7 novembre 2014 della Corte di cassazione, sez. penale ha considerato legittimo il sequestro conservativo di beni che erano stati previamente conferiti in un trust da un soggetto indagato per bancarotta e non necessario il previo esperimento di una azione volta a far dichiarare la simulazione del trust.
 
 
Secondo la Cassazione, infatti, erano emersi elementi sufficienti a far ritenere che l’operazione fosse stata posta in essere come mero espediente per creare un diaframma tra patrimonio personale e proprietà in trust, “con evidente finalità elusiva delle ragioni creditorie dei terzi, comprese quelle erariali”.
 
Nel caso in esame, l'indagato, che rivestiva la qualifica di disponente, trustee e beneficiario (insieme ai familiari) “continuava ad amministrare i beni, conservandone la piena disponibilità”, il che è incompatibile con l’essenza stessa dell’istituto.
 
 
La pronuncia evidenzia, se ce ne fosse ancora bisogno, come il ricorso al trust in situazioni “disperate” di dissesti aziendali, di creditori personali alle porte, come strumento per diseredare eredi legittimi non graditi o per sfuggire al Fisco è inutile, se non dannoso; quando il creditore è l’Erario il rischio è di integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del D. lgs. 74/2000).
 
Se così è, la stretta che si profila con la legge di Stabilità 2015 a livello di tassazione dei dividendi ricevuti dai trust-holding può essere letta non necessariamente in maniera negativa, ma come opportunità per una più ampia, consapevole e “sana” affermazione dell’istituto.
 
Se la tassazione verrà effettivamente allineata a quella prevista per il caso di detenzione diretta delle quote/azioni della holding da parte delle persone fisiche verrà a mancare un “vantaggio fiscale“  (senza che neanche vi sia necessità di discutere del suo carattere “indebito”) nell’“interposizione” di un trust.
 
 
Al di là di quanto potranno meglio precisare i decreti attuativi della delega fiscale, la possibilità di contestare, magari a distanza di anni, elusioni o abusi di natura fiscale sarà fugata.
 
Nello scenario che si delinea emergerà, ancora più chiaramente di quanto già dovrebbe essere oggi, che il ricorso al trust può facilmente giustificarsi in funzione di scopi diversi dal risparmio fiscale, quali il desiderio di proteggere un familiare bisognoso o pianificare il passaggio generazionale dell’azienda di famiglia, con una flessibilità che altri strumenti disponibili nell’ordinamento non riuscirebbero a garantire.
 
 

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