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Fondi comuni, novità fiscali e cambio regime dal 1° luglio

6/19/2014 | Redazione Advisor

Il 1 luglio saranno ufficialmente introdotte le novità che comportano l'innalzamento della ritenuta sui proventi ma anche...


Si avvincina il D-day per le novità fiscali per i fondi comuni. Difatti il 1 luglio saranno ufficialmente introdotte le novità che comportano l'innalzamento della ritenuta sui proventi degli strumenti finanziari (esclusi i titoli di stato e i fondi pensione la cui tassazione sale però dall'11% al 11,5%) dal 20 al 26%.

Ma la data del 1 luglio riserva un'altra novità per il mondo dei fondi comuni. Così come sottolinea Il Sole 24 Ore l'aumento dell'aliquota delle ritenute sui proventi di natura finanziaria si sovrappone alla radicale modifica del regime fiscale dei proventi di organismi d'investimento collettivo italiani ed esteri introdotta con il dlgs 44 del 2014.

Anche questo provvedimento che fa seguito alla direttiva 61/2011/Ue (sui fondi comuni d'investimento alternativi), contiene anche norme fiscali di impatto rilevante, ossia:


1) per gli Oicr non immobiliari, in caso di cessione o rimborso in perdita, si realizza una minusvalenza rientrante nel novero dei redditi diversi; in caso di cessione o rimborso in utile si realizza solo un reddito di capitale e non, a differenza che in passato per gli Etf, anche un reddito diverso;


2) per gli Oicr immobiliari, a differenza di quanto accade per i fondi non immobiliari, in caso di cessione si realizzano solo redditi diversi, in caso di rimborso in utile si realizzano solo redditi di capitale e in caso di rimborso in perdita solo minusvalenze.


In realtà la decorrenza di questo cambio di regime doveva essere già operativa ma solo alcuni intermediari hanno modificato le procedure entro il 9 aprile (o tenuto conto dello Statuto del contribuente, entro l'8 giugno); la maggioranza ritiene che le novità fiscali decorrano dal 1° luglio 2014, in concomitanza con l'aumento delle aliquote; altri intermediari fanno riferimento alla data del 22 luglio 2014, termine contenuto nell'articolo 15 del dlgs 44 del 2014.

Di sicuro tutti  auspicano che il legislatore o l'amministrazione finanziaria risolvano la questione al più presto anche perché c'è un nodo non risolto che crea criticità difatti l'articolo 3, comma 12 del Dl 66 del 2014 stabilisce che per i redditi di capitale e i redditi diversi derivanti da Oicr nazionali ed esteri l'aliquota del 26% si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, ma per quelli riferibili a importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota del 20%.


 

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