Tempo di lettura: 5min
2/8/2013 | Francesco D'Arco
Dopo l’allarme lanciato in tema di IVA e gestioni individuali di portafoglio (PF e Provvigioni, come ridurre l'incubo IVA) scende in campo l’Anasf e, per voce di Franco Lazzini, Area Tutela contrattuale, previdenziale e fiscale - Comitato Esecutivo dell’associazione di categoria dei consulenti finanziari (ex-promotori finanziari), invita alla calma. Anzi.
Lazzini chiarisce subito ad AdvisorOnline che “Certamente l’assoggettamento ad IVA dei servizi di intermediazione nella gestione individuale di portafogli comporterà un miglioramento del pro-rata di detraibilità ai fini IVA dei consulenti finanziari (ex-promotori finanziari)” spiega l’esperto. “Ciò perché il totale delle operazioni attive imponibili IVA peserà maggiormente, in termini percentuali, sul totale delle operazioni attive (esenti più imponibili) determinando così una maggiore percentuale di detraibilità IVA sugli acquisti”.
In particolare, come indicato nella circolare n. 18 di gennaio 2013 dell’Anasf, sarà importante per i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) che in passato hanno optato per il cosiddetto “regime 36-bis” prestare attenzione alle scelte future, anche perché quel regime “a fronte del beneficio della dispensa da diversi adempimenti IVA elimina in toto il diritto alla detrazione” spiega Lazzini. “Se, infatti, fino ad oggi tale regime poteva rivelarsi conveniente per il consulente finanziario (ex-promotore finanziario) (il cui pro-rata di detraibilità IVA era percentualmente molto limitato, sicché escludere in toto la detrazione IVA non avrebbe particolarmente peggiorato la situazione) adesso che una parte delle operazioni esenti è divenuta soggetta ad IVA, il pro rata di detraibilità IVA certamente crescerà; in questo senso rinunciare ab origine al diritto alla detrazione potrebbe rivelarsi penalizzante”.
Cosa fare dunque? “Una possibilità concessa al consulente finanziario (ex-promotore finanziario) per massimizzare i vantaggi derivanti dallo svolgimento di attività imponibile IVA, è quella di avvalersi della separazione delle attività prevista dalla Legge IVA” conclude l’esperto di Anasf che invita i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) a consultare la circolare dell’associazione sul tema. “Per effetto della separazione delle attività: l’IVA pagata sugli acquisti di beni e servizi relativi e connessi all’attività tradizionale di consulente finanziario (ex-promotore finanziario) in esenzione IVA, continua a rimanere indetraibile (o per effetto del pro rata o in virtù dell’adesione al regime cd. 36-bis prima citato); l’IVA pagata sugli acquisti di beni e servizi relativi e connessi all’attività di gestione individuale di portafoglio (essendo tale attività soggetta ad IVA) è integralmente detraibile”.
SEGUI SU ADVISORPROFESSIONAL LO SPECIALE "TASSE & RISPARMIO: ECCO LE NOVITA'"
2013, l’incursione del fisco sui risparmi
Come cambiano i dossier titoli
La Tobin Tax italiana debutta in due date
Arriva l’imponibilità ai fini IVA
Accedi a funzionalità esclusive e migliora la tua esperienza di navigazione
Abbonati a prezzi speciali. La rivista sul tuo desk in ufficio
Scopri le categorie