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6/27/2014 | Massimo Morici
L'Italia completa l’iter per il recepimento della AIFMD che introduce una serie di misure volte a promuovere una maggiore integrazione del mercato europeo del risparmio gestito, armonizzando la disciplina applicabile ai gestori (GEFIA) di fondi alternativi (FIA), vale a dire gli organismi di investimento collettivo non rientranti nell’ambito di applicazione della UCITS IV (2009/65/CE). Banca d'Italia, in merito, ha pubblicato giovedì 26 giugno un documento di consultazione sugli schemi di modifica della regolamentazione secondaria di competenza di Palazzo Koch e della Consob, che completano il quadro delle disposizioni di recepimento ad eccezione della disciplina in materia di remunerazioni, che sarà oggetto di una successiva consultazione.
Per quanto concerne l’informativa da rendere agli investitori retail, nel caso di sottoscrizione di FIA aperti Bankitalia ha esteso la disciplina vigente - di derivazione UCITS IV - che prevede l’obbligo di redigere il KIID e il prospetto per gli OICR non armonizzati disciplinati dalla direttiva UCITS IV. Diversamente, nel caso di commercializzazione di quote o azioni di FIA chiusi nei confronti degli investitori al dettaglio, agli stessi si è ritenuta applicabile la disciplina sul prospetto d’offerta prevista dalla direttiva 2003/71/CE, che dispone su tali strumenti finanziari.
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