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Aifmd: ripensare la doppia vigilanza Consob e Bankitalia

1/14/2014 | Massimo Morici

Secondo il presidente della Commissione Giuseppe Vegas il sistema delineato dalla direttiva europea è troppo complesso e genera elevati costi di compliance per gli operatori


La doppia vigilanza sui fondi alternativi, introdotta nello schema approvato al Cdm del 3 dicembre 2013, va ripensata attribuendo le competenze a una sola authority. Lo ha ribadito Giuseppe Vegas (nella foto), presidente della Consob, durante un’audizione in Commissione finanze sulle leggi europee 2013 spiegando che “in materia di risparmio gestito il riparto di competenze tra Consob e Banca d'Italia meriterebbe una rivisitazione sistematica”.

Vegas, in particolare, ha segnalato come il sistema di “doppia autorità competente”, delineato dalla direttiva Aifmd risulta “forse troppo complesso” e “genera elevati costi di compliance per gli operatori del mercato, soprattutto alla luce del fatto che i gestori dei fondi alternativi, e gli stessi fondi gestiti, non pongono problemi di micro - stabilità simili a quelli degli intermediari bancari”. Il presidente della Consob, inoltre, ha osservato che l'attuale sistema "risente di una dilatazione del concetto di sana e prudente gestione che è andato oltre quanto previsto dalla disciplina comunitaria".
 

Nell’ambito dell’asset management, ha sottolineato Vegas, “il problema fondamentale dal punto di vista della vigilanza è soprattutto, se non esclusivamente, quello della correttezza e trasparenza, piuttosto che della stabilità del soggetto che presta il servizio di gestione collettiva del risparmio”. In questo tipo di attività, infatti, “non si realizza un’intermediazione finanziaria in senso stretto, con tutte le conseguenze in termini di rischio di insolvenza, di implicazioni per i creditori dell’intermediario e per l’intero sistema finanziario. La separazione contabile e patrimoniale dei portafogli gestiti fa sì che il rischio dell’investimento si trasli direttamente sull’investitore e non sull’intermediario. In siffatto contesto, il profilo di vigilanza che maggiormente viene in rilievo è, pertanto, quello di tutela dell’investitore sul rischio sopportato e della correttezza dei comportamenti del gestore, oltreché sulla trasparenza delle informazioni da quest’ultimo rese”.

La Aifmd (direttiva 2011/61/UE), il cui termine per il recepimento è scaduto il 22 luglio 2013, stabilisce norme in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investimento cosiddetti “alternativi”, ossia che gestiscono e commercializzano OICR diversi da quelli rientranti nel perimetro applicativo della direttiva cosiddetta “UCITS” (si tratta sostanzialmente di hedge funds, fondi chiusi e fondi aperti non armonizzati) e la cui massa gestita superi determinate soglie di rilevanza. Lo schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, redatto conformemente ai criteri di delega presenti nella legge di delegazione europea 2013 entrata in vigore il 4 settembre 2013, prevede inoltre modifiche al TUF (D.lgs. 58/1998), al D.lgs. 252/2005 e norme di natura fiscale.

 

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