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3/27/2017
"In una fase in cui l’attenzione dei media viene focalizzata ai processi di cambiamento in atto in tutto il settore dell’intermediazione finanziaria, in quello del credito e delle assicurazioni, vi è anche sul versante degli operatori professionali - in particolare della categoria dei dottori commercialisti - una forte richiesta di voler inserirsi nel circuito della consulenza indipendente attraverso il loro riconoscimento sul piano normativo con la iscrizione alla sezione apposita nell’albo dei consulenti finanziari, dimenticando che – proprio per tutelare al meglio il vasto pubblico dei risparmiatori – è forse 'necessario' quanto 'indispensabile' fare chiarezza sulla funzione e sui ruoli che disciplinano sia l’attività di consulente finanziario che di dottore commercialista".
Così Manlio Marucci (nella foto) della Federpromm si esprime a proposito dell’intervista rilasciata ad AdvisorOnline.it lo scorso 22 marzo da parte di Massimo Scolari, presidente di Ascosim, nella quale afferma che non esiste – stante alla natura del regolamento che disciplina l’attività dei fee only (Regolamento Consob 17130, all’art. 13) nessuna causa di incompatibilità con l’attività del consulente finanziario e quindi non vi è alcun ostacolo al riconoscimento per tale figura professionale di iscriversi all’apposito albo presso l’OCF.
Viene richiamata anche rafforzandone la tesi, la norma dell’Ordine dei dottori Commercialisti ed esperti contabili che ritiene che non vi sia incompatibilità con quella svolta dai consulenti finanziari autonomi (D. Lgs. del 28 giugno 2005, all’art. 4) a fronte di un incarico direttamente ricevuto dal cliente. Pur apprezzandone tuttavia la disquisizione sul piano ermeneutico della norma regolamentare, Marucci ritiene invece che il riferimento debba essere inquadrato nel contesto regolamentare che fa riferimento alla norma primaria del Tuf (d.lgs 58/98) e quindi del vigente Regolamento Consob (17130/2010 e succ.modif.); nello specifico deve tenersi ben presente l’art.13,punto 1, la lettera e) che recita testualmente: l’incompatibilità del consulente finanziario …"con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento".
"Non solo – precisa lo stesso Marucci - il quadro va visto e ricondotto in termini di 'correlazione funzionale' anche al regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 29.10.2007 -Art. 97 e alla recente delibera n. 19548 del 17 marzo 2016 dove vengono indicate le attribuzioni e competenze specifiche per i consulenti, in modo particolare la 'vigilanza' sugli stessi consulenti finanziari ancora in itinere". A chi quindi le competenze della vigilanza – sostiene lo stesso Marucci –saranno attribuite per i dottori commercialisti nel momento in cui sarà consentita la doppia iscrizione: all’Ordine o all’OCF? e come distinguere l’attività di consulenza nella fattispecie rispetto ai ruoli assunti nella duplice veste ?
"Nessun dubbio – conclude Marucci - della professionalità di una categoria quale quella dei dottori commercialisti che in sintonia con quella svolta dai consulenti finanziari possono – come studio associato – affrontare al meglio, le dinamiche della consulenza patrimoniale latamente intesa a favore dei risparmiatori ed investitori tutti, ma sarebbe una 'invasione di campo' con la doppia iscrizione ai rispettivi albi che produrrebbe come modus operandi un sistema di relazioni poco trasparenti e disfunzionali alle esigenze di trasparenza richieste fortemente oggi dal mercato dei cittadini consumatori".
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