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Consulenti finanziari (ex-promotori finanziari), tempi duri per gli area manager

5/18/2011 | Italo Marchesi

I pf con incarichi di supervisione e coordinamento potrebbero essere destinatari di misure più restrittive in tema di...


Le disposizioni della Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari rischiano di ridurre fortemente la componente incentivante della remunerazione degli area manager.

A lanciare l'allarme la circolare n. 25/11 di Assoreti che nell'analizzare gli effetti delle disposizioni di Palazzo Koch sulle politiche remunerative delle reti di promozione finanziaria, invita l'autorità a chiarire se "nell'ambito della rete, i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) con incarichi di supervisione e coordinamento siano collocabili all'interno della categoria del 'personale più rilevante', destinataria di più restrittive misure in tema di modalità di attribuzione della componente incentivante della remunerazione".

Se così fosse, una delle misure previste dalla normativa prevede che una quota sostanziale della componente variabile della remunerazione, pari ad almeno il 40%, debba essere soggetta a sistemi di pagamento differito per un periodo di tempo non inferiore a 3-5 anni, in modo che la remunerazione tenga conto dell’andamento nel tempo dei rischi assunti dalla banca (cd. meccanismi di malus).

Non solo. "Con particolare riferimento agli amministratori con incarichi esecutivi" si legge nell'allegato 1 alla circolare, "al direttore generale ed ai responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali o aree geografiche (all'interno di questa voce secondo alcuni legali contattati da Advisor dovrebbero rientrare gli area manager, ndr), a coloro i quali riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, nonché alle aree di business con maggior profilo di rischio (es. investment banking), qualora la componente variabile rappresenti un importo particolarmente elevato, la percentuale da differire è almeno il 60%".

La quota differita potrà poi essere corrisposta secondo un criterio pro-rata, a condizione che la frequenza dei pagamenti sia almeno annuale. Inoltre, tra la fine del periodo di valutazione (accrual) e il pagamento della prima quota dovrà intercorrere almeno un anno; e prima della fine del periodo di differimento sugli strumenti finanziari non potranno essere distribuiti dividendi o corrisposti interessi, mentre sulla parte per cassa potranno essere calcolati interessi in linea con i tassi di mercato.

Ma se tutte questi vincoli (e gli altri contenuti nelle disposizioni della Banca d'Italia) si dovranno applicare a tutti gli area manager delle reti e a tutti i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) che svolgono incarichi di supervisione e coordinamento, sarà chiarito dalla stessa Bankitalia.

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