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Gestito, eliminato il rischio della stabile organizzazione

1/10/2023 | Redazione Advisor

La modifica normativa, inserita nella Legge di Bilancio, punta a tranquillizzare, dal punto di vista fiscale, i gestori esteri che vogliano operare nel nostro territorio


La semplice presenza in Italia di fasi dell'industria del risparmio gestito non costituisce stabile organizzazione (So) in Italia del gestore estero. Come si legge su Il Sole 24 Ore, va in questa direzione l'articolo 1, comma 255, della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022). La modifica normativa punta a tranquillizzare, dal punto di vista fiscale, i gestori esteri che vogliano operare nel nostro territorio.

La norma nasce dalla circostanza per cui un soggetto estero può temere che si configuri la sua presenza, come stabile organizzazione, in Italia in funzione dello svolgimento di determinate attività che ne configurino una branch in base all'articolo 162 del Tuir. L'applicazione di questo principio di deterrenza all'industria del risparmio gestito, come chiarito dalla stessa relazione illustrativa, costituisce la genesi di questa norma che intende scongiurare il pericolo.

Il comma 6 dell'articolo 162 contiene la nozione di agente dipendente che, operando per conto dell'impresa non residente senza giocare di fatto un ruolo determinante, comporta che il soggetto estero venga considerato nella sostanza residente. La norma ora introduce un'eccezione a tale principio che è data, oltre che dal comma 7 relativo all'agente indipendente (che è l'esatto contrario in quanto "interviene" fattivamente), dalle novità dei commi 7-ter e 7-quater. Il comma 7-ter traccia dunque una nozione che, richiamando il comma 7, intende far leva sul concetto di agente indipendente (So personale) che, come tale, esclude dalla configurazione di una So per il soggetto estero.

Di conseguenza, si legge sempre sul quotidiano di Confindustria, viene a considerarsi indipendente dal veicolo di investimento non residente il soggetto, residente o non residente che opera in Italia tramite stabile organizzazione, che, in nome o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto, di vendita odi negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto, alla vendita o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.

La formulazione appare ampia perché tocca tutti gli ambiti dell'asset management, riferendosi in generale agli strumenti finanziari per toccare poi anche i derivati, l'equity e i crediti, quindi tutta l'ampia gamma del risparmio gestito.

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