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FIA aperti e riservati: cambia il regolamento emittenti

9/23/2020 | Redazione Advisor

Lo ha deliberato Consob dopo l’esito della consultazione con il mercato finanziario. Le modifiche sono volte a meglio definire il quadro regolamentare applicabile in caso di ammissione alle negoziazioni


La Consob, con delibera n. 21508 del 22 settembre 2020, ad esito della consultazione con il mercato finanziario, ha apportato alcune modifiche al Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento emittenti) in materia di ammissione alla negoziazione di FIA (Fondi di investimento alternativi) aperti riservati, nonché ulteriori interventi in tema di commercializzazione di FIA e attività pubblicitaria.

Le modifiche, come si legge sul sito dell’Autorità, “sono principalmente volte a meglio definire il quadro regolamentare applicabile in caso di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di FIA aperti riservati: stabilendo quando è richiesto il prospetto di quotazione, redatto secondo lo schema previsto in apposito allegato del Regolamento emittenti e quando, invece, la Consob, può riconoscere un prospetto redatto secondo le disposizioni di un altro Stato membro richiedendo in aggiunta la pubblicazione di un documento per la quotazione; coordinando la disciplina del prospetto con quella della commercializzazione, su base domestica e su base transfrontaliera, prevista dall'AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) e dalle relative disposizioni di implementazione con particolare riferimento ai casi in cui la commercializzazione e l'ammissione alle negoziazioni siano contestuali; rivedendo il contenuto dello schema di prospetto e di quello di documento per la quotazione al fine di renderli espressamente applicabili anche ai FIA aperti riservati; aggiornando le disposizioni sulle informazioni che gli OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) aperti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato sono tenuti a rendere disponibili tramite la pubblicazione sul sito del gestore del fondo e su quello del gestore del mercato”.

“Accanto a tali modifiche – prosegue la nota Consob - sono stati apportati ulteriori interventi normativi riguardanti la commercializzazione di FIA e l'attività pubblicitaria relativa a prodotti finanziari diversi dai titoli. In particolare, con riferimento a tale ultimo aspetto, è stato riformulato l'art. 34-novies, comma 1, lettera c), al fine di chiarire che l'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto opera il confronto con il parametro di riferimento o con l'obiettivo di rendimento, ove essi siano individuati nel prospetto”.

“In tale modo – conclude la Commissione - si chiarisce che il confronto può avvenire non solo con un benchmark costituito da un indice, ma anche con un obiettivo di rendimento, ove questo sia indicato nel prospetto. Tale intervento garantisce coerenza tra quanto previsto dal Regolamento emittenti e le indicazioni formulate dall'Esma nell'ambito delle Q&A sull'applicazione della direttiva Ucits (relativa agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari)”.

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