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Consob condannata a risarcire 130 risparmiatori

3/23/2011 | Francesco D'Arco

La Corte di Cassazione ha condannato l'autorità di vigilanza a risarcire 130 risparmiatori che hanno perso tutti gli investimenti affidati alla Sim Sfa tra luglio del 1990 e maggio del 1992.


 

Questa volta a pagare è la Consob. La Corte di Cassazione ha condannato l'autorità di vigilanza a risarcire 130 risparmiatori che hanno perso tutti gli investimenti affidati alla SIM Sfa (Società Servizi Finanziari Amministrativi) tra luglio del 1990 e maggio del 1992. 
 
La condanna al risarcimento risale al 2007 ed è firmata dalla Corte d'appello di Roma che sosteneva che la Consob non "avesse operato con diligenza" nei confronti del gruppo di risparmiatore truffati dalla sim in questione. La Commissione guidata da Giuseppe Vegas, in Cassazione, ha sostenuto di essere tenuta, in base alle norme, a operare controlli formali e non sostanziali per quanto riguarda "il controllo prodromico" dei prospetti di informazione al cliente. 
 
La Corte di Cassazione ha bocciato la difesa della Consob che, invece, è stata richiamata a tutelare in maniera più sostanziale, e non solo formale, i risparmiatori che si affidano alle società di intermediazione finanziaria. In particolare la Suprema corte ha confermato la condanna della Consob a risarcire il gruppo di risparmiatori truffati dalla Sim sulla quale l'autorità di controllo era intervenuta, troppo tardi, a sospenderne l'attività.
 
Ecco il principio di diritto che la Cassazione ha ricavato da quella che lei stessa definisce "complessa ma istruttiva vicenda" subita dai risparmiatori romani truffati dalla società di intermediazione finanziaria Sfa (Società Servizi Finanziari Amministrativi). "L'attività della pubblica amministrazione ed in particolare della Consob - scrive la Cassazione nella sentenza 6681 - deve svolgersi nei limiti e con l'esercizio dei poteri previsti dalle leggi speciali che la istituiscono, ma anche dalla norma primaria del 'neminem laedere', in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall'articolo 97 della Costituzione in correlazione con l'articolo 47 prima parte della Costituzione». «Pertanto la Consob - prosegue il principio di diritto fissato dalla Cassazione - è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'articolo 2043 del codice civile atteso che tali principi di garanzia si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario. L'illecito civile, per la sua struttura, segue le comuni regole del codice civile anche per quanto concerne la cosiddetta imputabilità soggettiva, la causalità, l'evento di danno e la sua quantificazione". 
 
In questa causa la Consob, parte soccombente, è stata condannata anche a pagare 15 mila euro di spese giudiziarie sostenute, per il giudizio in Cassazione, dai risparmiatori truffati. Non è invece nota l'entità della cifra che dovranno risarcire alle persone rimaste truffate.

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