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Consulente (ex-promotore) & Mediatore? Consob: si può

12/3/2012 | Andrea Giacobino

L'attività di mediatore civile e commerciale è compatibile con quella di consulente finanziario (ex-promotore finanziario). Lo dice la Consob, rispondendo ad un quesito, dove afferma che...


 

L'attività di mediatore civile e commerciale è compatibile con quella di consulente finanziario (ex-promotore finanziario). Lo dice la Consob, rispondendo ad un quesito, dove ha fornito chiarimenti in ordine alla compatibilità dell'attività di mediatore civile e commerciale, disciplinata dal d.lgs. n. 28/2010, con quella di consulente finanziario (ex-promotore finanziario).  Al riguardo, la Commissione ha ricordato che l'articolo 106 del regolamento Consob n.16190 del 29 ottobre 2007 (regolamento intermediari) prevede alcune ipotesi di incompatibilità, nonché, alla lettera e), un'ipotesi residuale riferita ad ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di consulente finanziario (ex-promotore finanziario). Tale previsione garantisce l'adattabilità del sistema, ai fini della tutela del pubblico risparmio, a fattispecie che, sebbene non indicate nominatamente, appaiono in grado di compromettere il regolare svolgimento dell'attività tipica di consulente finanziario (ex-promotore finanziario).

La Commissione, per valutare l'effettiva compatibilità della funzione di mediatore con quella di consulente (ex-promotore) ha osservato la diversa natura giuridica della mediazione rispetto a quella della promozione finanziaria. L'articolo 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 28 del 2010 definisce infatti la mediazione come “l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”. Da tale definizione normativa emerge chiara la natura giuridica “non commerciale” dell'attività di mediatore civile e commerciale, la quale rappresenta una tipica forma di composizione stragiudiziale delle controversie (c.d. Alternative Dispute Resolution). La diversa natura giuridica delle attività consente, pertanto, in via di principio, di escludere che la mediazione presenti caratteri di contrasto idonei a pregiudicare l'ordinato svolgimento dell'offerta fuori sede da parte del consulente finanziario (ex-promotore finanziario). Conseguentemente l'attività di mediatore civile e commerciale è compatibile con quella di consulente finanziario (ex-promotore finanziario).

La Commissione ha comunque ricordato che, ai sensi del principio generale di correttezza etrasparenza nei rapporti fra consulente finanziario (ex-promotore finanziario) ed intermediario preponente, sussiste l'onere per il consulente (ex-promotore) di comunicare all'intermediario lo svolgimento dell'attività di mediatore civile e commerciale.  La Commissione ha infine precisato che spetta alle competenti autorità ai sensi della specifica disciplina del d.lgs. n. 28 del 2010, stabilire se l'attività di consulente finanziario (ex-promotore finanziario) contrasti con il corretto svolgimento dell'attività di mediatore civile e commerciale.

 

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