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Consulenti (ex-promotori) e OAM, l'Anasf si oppone al "nuovo albo"

9/19/2012 | Francesco D'Arco

“Chiediamo di sapere perché le indicazioni di Camera e Senato sono state disattese e sulla base di quali valutazioni è stata redatta in ultima istanza una norma così sfavorevole per la nostra categoria”. Con queste parole Maurizio Bufi (presidente Anasf) critica l'ultima versione del D.Lgs 141/10.


 

“L’iscrizione all’Oam rappresenta l’ennesima duplicazione di vigilanza e oneri a carico dei consulenti finanziari (ex-promotori finanziari), i quali dovranno sostenere nuovi costi per il contributo di iscrizione e di vigilanza, il pagamento delle tasse dovute, oltre a obblighi relativi alla formazione su questi strumenti”. Con queste parole l’Associazione di nazionale dei Consulenti Finanziari (ex-promotori finanziari) (Anasf) critica in una nota la decisione presa dal Consiglio dei Ministri in data 14 settembre 2012 relativamente all’obbligatorietà dell’iscrizione dei consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) nell’elenco degli agenti in attività finanziaria (articolo “Nuovi obblighi (e nuove tasse) per i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari)”). 
 
 
“Anasf in questi mesi ha fatto tutto quello che doveva per la tutela della categoria”, ha commentato il presidente dell’associazione Maurizio Bufi ricordando il lungo percorso che aveva portato ad un testo condiviso tra le associazioni di categoria. “Il percorso è iniziato quasi un anno fa” spiega Bufi “quando il 21 ottobre 2011 l’Associazione ha risposto alla consultazione pubblica del Ministero dell’Economia specificando come la norma potesse dare luogo a un ingiusto e oneroso trattamento per i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari). L’1 dicembre dello stesso anno Anasf ha inviato un ulteriore approfondimento e nel maggio del 2012 ha partecipato a una nuova consultazione pubblica sullo stesso decreto del Ministero dell’Economia”. 
 
 
Nel mese di luglio, dopo la presentazione del decreto alle Camere, sono invece partiti i confronti tra associazioni e Commissioni Parlamentari preposte, “che hanno accolto le nostre richieste emendative, comprendendo la necessità di salvaguardare la nostra categoria da eventuali ulteriori oneri” spiega il presidente dell’Anasf. “Il Parlamento si è espresso positivamente sulle nostre istanze, raccogliendole nei pareri delle Commissioni Finanze di Camera e Senato che chiedevano al Governo l’accoglimento delle nostre modifiche. Abbiamo inoltre ricevuto ripetute rassicurazioni dagli uffici del Ministero sul buon esito delle nostre proposte vista la loro intrinseca ragionevolezza”. E invece, venerdì scorso, è arrivato l’inaspettato coup de théâtre del Consiglio dei Ministri. 
 
 
“Chiediamo di sapere perché le indicazioni di Camera e Senato sono state disattese e sulla base di quali valutazioni è stata redatta in ultima istanza una norma così sfavorevole per la nostra categoria” chiosa Maurizio Bufi che manda anche un messaggio chiaro a tutta la categoria dei consulenti finanziari (ex-promotori finanziari): “i consulenti (ex-promotori) possono contare sui continui sforzi dell’Associazione per portare avanti le istanze della categoria nel dialogo con le istituzioni, che andrà avanti nei prossimi mesi nella totale trasparenza che ha contraddistinto finora il nostro operato. È nostro parere infatti che i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari), regolamentati fin dal 1991 con la legge istitutiva delle Sim, siano già adeguatamente vigilati dalla Consob, e su questo punto continueremo a insistere” conclude il presidente.
 
 
L’iscrizione all’Oam rappresenta infatti l’ennesima duplicazione di vigilanza e oneri a carico dei consulenti finanziari (ex-promotori finanziari), i quali dovranno sostenere nuovi costi per il contributo di iscrizione e di vigilanza, il pagamento delle tasse dovute, oltre a obblighi relativi alla formazione su questi strumenti. Nel caso non vengano riconosciuti requisiti professionali sufficienti, il consulente finanziario (ex-promotore finanziario) è tenuto alla frequenza di un corso di formazione professionale e al superamento dell’apposita prova d’esame. Ma non è ancora tutto. Per poter esercitare l’attività di agente o mediatore, il D.Lgs. n. 141/10 richiede obbligatoriamente la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, e la dotazione di una casella di posta elettronica (PEC) certificata e della firma digitale. E poi c’è il nodo previdenza: potrebbe aggiungersi un ulteriore contributo alle già numerose incombenze dei consulenti finanziari (ex-promotori finanziari).
 

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