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Consulenti (ex-promotori) e illeciti, quando a pagare è la mandante

8/23/2012 | Italo Marchesi

La società mandante è responsabile dei danni causati dal consulente finanziario (ex-promotore finanziario). Anche a titolo oggettivo. A stabilirlo è la Corte di Cassazione che, in una sentenza, afferma che...


 

La società di intermediazione, sia essa rete o sim, è responsabile dei danni causati dal consulente finanziario (ex-promotore finanziario). Anche a titolo oggettivo. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12448, torna sul delicato tema della cosiddetta responsabilità solidale dell'intermediario e afferma che, anche se i danni all'investitore privato sono stati causati da negligenze del singolo consulente finanziario (ex-promotore finanziario) e non da illeciti della società, la Sim (o mandante) è responsabile a causa del "rapporto di preposizione" esistente tra consulente (ex-promotore) e intermediario.
 
Detto in altre parole, dal momento che tra pf e mandante esiste un rapporto di lavoro che comporta un ruolo di potere e di vigilanza della società sul singolo (anche se non regolato da un contratto di subordinazione), la responsabilità oggettiva delle conseguenze di un eventuale illecito del pf ricadono sulla società.
 
Soprattutto se il consulente finanziario (ex-promotore finanziario) ha potuto portare a termine le sue operazioni illecite a danno dell'investitore sfruttando il nome dell'intermediario. Quella della Corte di Cassazione è una sentenza che non passerà inosservata: non cancella la responsabilità dei singoli consulenti (ex-promotori) e/o del cliente privato "distratto", ma definisce meglio il confine della responsabilità delle società richiamate dal testo della sentenza a svolgere il ruolo di vigilanza che la legge gli impone. 
 
Ecco i due passaggi chiave della sentenza:
 
1. "La legge" scrive la Corte di Cassazione "dispone che - nell’alternativa fra le due parti ugualmente incolpevoli (la Sim e il cliente) - il danno debba farsi gravare sulla prima, anziché sul privato investitore, trattandosi del soggetto che è meglio in grado, come si è detto, di prevenire e di gestire e i relativi rischi".
 
2. Dal momento che "l'incarico conferito" da una società può avere l'effetto di "sponsorizzare, nella sostanza, l'affidabilità del consulente (ex-promotore) poi rivelatosi infedele", la Sim diventa responsabile dell'illecito del singolo, poiché  "nell’affidare gli incarichi e nell’istituire i rapporti di collaborazione la Sim (come ogni impresa) è tenuta a particolare vigilanza, svolgendo preventivamente le opportune indagini sulla correttezza del personale che inserisce nella sua organizzazione, al fine di prevenire il rischio di danni ai clienti: compito fra l’altro più agevole e meno oneroso per chi operi quotidianamente nel settore, che non per un qualunque occasionale utente dei servizi finanziari". 
 

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