A partire dal 1° luglio entra in vigore il nuovo regime fiscale per i prodotti di diritto italiano. Ecco come muoversi
nel calcolo delle minusvalenze
Dopo tredici anni di sofferenze per clienti e gestori (per la precisione dal 1998, anno di entrata in vigore del dlgs 461/97 che ha disciplinato l’attuale sistema impositivo dei “capital gain” di natura finanziaria) si è finalmente giunti alla revisione del regime di tassazione degli OICR di diritto italiano, equiparando la tassazione degli OICR nazionali a quella già prevista per gli OICR esteri armonizzati UE.
A partire dal 1° luglio 2011 sui proventi derivanti da OICR italiani e lussemburghesi storici, limitatamente alle partecipazioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio (SGR), le Sicav, i soggetti incaricati del collocamento dei fondi lussemburghesi storici, i sostituti di imposta che intervengono nella negoziazione delle quote e azioni (sim o banche) o le società di gestione accentrata (Monte Titoli spa) se le quote/azioni sono presso di loro depositate, operano una ritenuta del 12,50%.
La ritenuta è applicata ai proventi (redditi di capitale) distribuiti periodicamente e/o costituiti dalla differenza tra il valore di riscatto, liquidazione o di cessione delle quote/azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle medesime. Il valore e il costo sono rilevati dai prospetti periodici predisposti dalla SGR o Sicav (NAV).
La ritenuta è operata a titolo di acconto sui proventi realizzati da:
a) imprenditori individuali, sulle partecipazioni relative all’impresa;
b) società di persone ed equiparate;
c) società di capitali;
d) enti commerciali.
Per tutti gli altri soggetti la ritenuta è operata a titolo di imposta. I redditi percepiti da soggetti residenti in Paesi “White list”, ex art. 6 dlgs 239/96, non sono assoggettati a ritenuta. Non sono assoggettati a ritenuta i redditi incassati da gestioni patrimoniali in regime opzionale gestito, fondi pensione e fondi immobiliari chiusi. Si assimila a cessione il trasferimento a rapporti di custodia intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.