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Un privilegio solo per soggetti vigilati

4/14/2011 | Luigi Gaffuri

Il D.lgs 13 agosto 2010, n. 141 ha introdotto modifiche sostanziali alla disciplina che regola l’attività degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi integrando il TUB con il Titolo VI bis.


L’art. 128 sexies del TUB prevede ora che “è mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”.
L’art. 12, comma 1, delle disposizioni di attuazione del summenzionato art. 128 sexies precisa che “non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, ne’ di mediazione creditizia…… la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento”.
Il successivo art. 13, comma 1, dispone che “ai mediatori creditizi è vietato concludere contratti, nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell’intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest’ultimo”.
Da una lettura combinata delle sopra citate disposizioni possono derivarsi le seguenti considerazioni. Le banche, le SIM e le SGR, le imprese di assicurazione e gli altri intermediari già vigilati possono promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti senza necessità di ulteriore autorizzazione e iscrizione in apposito albo. Tale attività non configura giuridicamente svolgimento di attività di mediazione creditizia sebbene abbia caratteristiche analoghe.
Ai sensi dell’art. 12 la distribuzione da parte dei summenzionati intermediari di contratti relativi alla concessione di finanziamenti non è limitata peraltro alla promozione, ma comprende anche la “conclusione di tali contratti”, attività quest’ultima che ai sensi dell’art. 13 è preclusa ai mediatori creditizi.
Sebbene l’art. 13 non preveda espressamente la possibilità per le banche, le SIM e le SGR di svolgere anche l’attività di consulenza relativa ai contratti di finanziamento, è da ritenere che tale attività sia implicitamente connessa all’attività di promozione e collocamento dei contratti e pertanto possa essere liberamente svolta.
A maggior ragione, può essere svolta dai suddetti intermediari vigilati un’attività di consulenza preventiva che si limiti a fornire consigli al cliente sulla scelta dei finanziamenti, senza promuovere alcun contatto con l’istituto finanziario.
Ad avviso di chi scrive l’attività di consulenza sui contratti di finanziamento può essere prestata in via autonoma ovvero in connessione con l’attività di promozione, collocamento ed eventuale conclusione del contratto.  
In definitiva, le nuove disposizioni del TUB pare riconoscano agli intermediari già vigilati e in possesso di determinati requisiti patrimoniali la possibilità di svolgere attività distributiva di contratti di finanziamento senza necessità di applicare la disciplina prevista per lo svolgimento della mediazione creditizia. Ci si attende tuttavia che le Autorità di vigilanza (in particolare la Banca d’Italia) provvedano a emanare disposizioni di attuazione volte dettare le regole di condotta che i suddetti intermediari dovranno rispettare nella distribuzione dei contratti di finanziamento (ad esempio, in tema di trasparenza bancaria) precisando se l’offerta fuori sede di tali contratti richieda necessariamente l’utilizzo soltanto di consulenti finanziari (ex-promotori finanziari).
 
Articolo tratto dal numero di aprile di ADVISOR

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