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Quanti dubbi intorno a quelle fiduciarie

3/25/2011 | Luigi Gaffuri

Sino all’entrata in vigore del D.lgs 231/2007 gli investitori che si avvalevano di una società fiduciaria “statica” per effettuare investimenti avevano la possibilità di mantenere l’anonimato attraverso lo schermo fiduciario, non rivelando le proprie generalità agli intermediari del settore finanziario.


Per fare un esempio, il contratto di gestione di portafogli risultava intestato formalmente alla società fiduciaria e il cliente effettivo (il fiduciante) veniva identificato soltanto dalla fiduciaria senza alcun obbligo, per l’intermediario gestore, di acquisire i dati identificativi dell’investitore. Il D.lgs 231/2007 aveva inserito espressamente nel secondo elenco previsto dall’art. 11 le società fiduciarie tra gli “intermediari finanziari”, lasciando intendere che anche dette società, in quanto soggette direttamente agli obblighi previsti dal Decreto, potessero assolvere autonomamente agli obblighi di adeguata verifica della clientela, mantenendo la riservatezza sui propri fiducianti. Negli anni successivi all’entrata in vigore del Decreto sono sorti tuttavia problemi interpretativi in merito al ruolo delle società fiduciarie e vi è stata grande incertezza sul fatto che i soggetti abilitati che prestavano i servizi di investimenti fossero tenuti ad acquisire i nominativi dei fiducianti registrandoli nell’archivio unico informatico, senza limitarsi a censire la società fiduciaria. La Banca d’Italia nel 2009 si era limitata a fornire un proprio parere sostenendo che i fiducianti dovessero essere trattati alla stessa stregua dei titolari effettivi e quindi identificati e registrati anche dagli operatori del settore finanziario. Soltanto con il Provvedimento n. 895 del 23 dicembre 2009, entrato in vigore il 1° giugno 2010, è stato sciolto ogni dubbio sulla questione in oggetto. L’art. 9 di tale Provvedimento ha per la prima volta affermato la necessità di acquisizione dei dati dei fiducianti stabilendo che per la registrazione dei rapporti continuativi intrattenuti e delle operazioni disposte dalle società fiduciarie, i soggetti abilitati, con le modalità indicate negli standard tecnici del Provvedimento, procedono:
a) in presenza di un rapporto riconducibile a una pluralità di fiducianti, a inserire i dati identificativi del fiduciante cui è riferita l’operazione;
b) in presenza di un rapporto riconducibile a un solo fiduciante, a inserire i medesimi dati di cui alla lettera a) con un’autonoma registrazione rappresentativa del legame con l’intestatario del rapporto continuativo.
Si pone ora la seguente questione: per i rapporti accesi con società fiduciarie instaurati in epoca precedente il 1° giugno 2010 si può ritenere sussista un obbligo di identificazione e registrazione ex post dei fiducianti? L’art. 16 prevede che le disposizioni del Provvedimento (e quindi anche quelle relative ai nuovi obblighi di registrazione dei dati dei fiducianti) si applicano ai rapporti continuativi e alle operazioni posti in essere a partire dal 1° giugno 2010. Ne deriverebbe pertanto che con riferimento ai rapporti continuativi e alle operazioni sorte nel periodo precedente le banche, le SIM, le SGR non dovrebbero essere tenute ad acquisire ex post i dati dei fiducianti ai fini della registrazione nell’AUI. Lo stesso art. 16 disponeva che entro i 30 giorni successivi al 1° giugno 2010 dovevano essere registrate le informazioni acquisite relative ai titolari effettivi per i rapporti continuativi già in essere, ma non prevedeva un obbligo analogo per i fiducianti (i quali rappresentano una figura distinta dai titolari effettivi). In via del tutto prudenziale è consigliabile acquisire e registrare i dati anche dei fiducianti riferibili a rapporti e operazioni pregressi nella consapevolezza che tale modo di procedere è giustificato solo da ragioni di opportunità. Non si vede sulla base di quale disposizione normativa o regolamentare le autorità di vigilanza possano contestare agli intermediari finanziari la mancata identificazione e registrazione dei fiducianti per i rapporti precedenti il 1° giugno 2010, atteso che un tale obbligo non era espressamente contemplato dal D.lgs 231/2007 e che non sono stati forniti adeguati chiarimenti agli operatori del settore finanziario su questo specifico aspetto.

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