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La crisi e la soluzione

3/7/2013 | andrea.giacobino

I consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) devono essere iscritti a un Albo. A differenza di avvocati e commercialisti non possono associarsi in studi professionali. Se questo fosse possibile...


La crisi strisciante dei consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) non sta colpendo soltanto in Italia. Gli ultimi dati che arrivano dalla Gran Bretagna dicono che dei 35.899 financial advisor registrati ben il 6% intende lasciare la professione e il 5% vuole ritirarsi. Nel dettaglio il numero dei consulenti è crollato dell’11,5% dall’estate del 2011 all’anno successivo; una diminuzione dovuta certamente alle prospettive di contrazione del business visibili fin dal 2012 grazie all’avvio con quest’anno della nuova regolamentazione RDR (Retail Distribution Review). 
C’è peraltro da osservare che sul totale dei financial advisor attivi oggi in Gran Bretagna ben il 93% ha già ottenuto una qualificazione appropriata ai fini RDR, mentre il 2% è in attesa di riceverla e un altro 2% sta ancora studiando per raggiungere questo obiettivo. Ciò detto, pur a fronte di una crescente preparazione professionale, il calo del numero dei consulenti è visibile, fa il paio con la crisi strisciante e, in Italia, è testimoniata dai dati Assoreti secondo i quali dai 28.378 consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) del 2007 siamo passati lo scorso anno a 20.944, evidenziando una riduzione del 26%. Un calo che corrisponde anche a un arretramento del numero totale di clienti, scivolati nel quinquennio dai 4,1 milioni del 2007 ai 3,4 milioni dello scorso settembre.
 
Come combattere la crisi? Una soluzione ci sarebbe: un percorso semplice che necessita però di un approccio realistico da parte di tutti i soggetti coinvolti, a cominciare dalla Consob per passare all’APF e alle associazioni di categoria, Anasf in testa. Stiamo parlando della possibilità che venga data ai consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) di costituire studi associati e, tramite essi, associarsi all’albo. La normativa europea (Dir. 2004/39/CE, art 4 comma 1, n. 25) prevede già la figura degli studi associati (“...è agente collegato: persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove i servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti...”), ma la legislazione italiana non l’ha, ad oggi, recepita totalmente (D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 art 31- come successivamente integrato e modificato - definisce “consulente finanziario (ex-promotore finanziario) la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l’offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario...”). Questo è il motivo per cui ad oggi, in Italia non è ancora possibile costituire studi associati di consulenti finanziari (ex-promotori finanziari). I consulenti (ex-promotori) devono essere iscritti a un Albo, così come i commercialisti, gli avvocati, ecc..., ma a differenza di questi ultimi non possono associarsi in studi professionali. I consulenti (ex-promotori) devono essere solo persone fisiche e non giuridiche. Ottenere mandato come persona giuridica e dar vita a studi professionali associati, conferirebbe senz’altro un maggior riconoscimento sociale e porterebbe una serie di vantaggi commerciali, economici e organizzativi, sia per il singolo sia per la società mandante. Lo studio diventerebbe la nuova entità di riferimento: le professionalità non sarebbero più distinte e indipendenti come accade oggi negli uffici; le sinergie e il gioco di squadra aumenterebbero in modo esponenziale le opportunità di business. 
 
Proviamo ad elencare i vantaggi per le società? Sinergie tra professionisti (specializzazione) con riduzione dei costi di assistenza operativa; maggiore e migliore focalizzazione sugli obiettivi commerciali; sviluppo della professione (favorire l’inserimento di neofiti - ricambio generazionale e recupero di professionalità da altri settori); nuove opportunità di business - crescita quote di mercato; riduzione dei costi di copertura contro le frodi (polizza assicurativa studi); riduzione del rischio reputazionale; riduzione delle attività amministrative (e relativi costi/rischi) e differente contribuzione agli uffici (affitti, spese di ristrutturazione...).
 
E i vantaggi per il singolo consulente (ex-promotore)? Riconoscimento sociale - nuove opportunità di business; sinergie tra professionisti (specializzazione): supporto nelle vendite (ad esempio potendo associare professionisti nei finanziamenti) e maggiore competitività rispetto ai singoli pf; focalizzazione in attività a maggior valore aggiunto (migliore gestione attività amministrativa e operativa dei collaboratori); supporto alle nuove professionalità (il neofita è seguito direttamente dallo studio che poi potrebbe decidere di associarlo, con possibilità di crescita economica); “patrimonializzazione del portafoglio” (da “professionista” a “imprenditore”) e inalterato supporto della sede in termini di pubblicità, offerta prodotti, formazione.
Il dibattito è aperto.
 
Articolo tratto da ADVISOR, newsmagazine della consulenza finanziaria

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