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12/7/2013 | Francesco D'Arco
Nella giornata di mercoledì 4 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva AIFM. Molti osservatori si sono limitati a ricordare le novità introdotte dalla direttiva europea in tema di strumenti di investimento alternativi, ma in realtà la più volte citata AIFMD porta una rivoluzione importante sul fronte fiscale.
“Lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva AIFM contiene diverse norme di natura fiscale” conferma ad AdvisorOnline Arianna Immacolato, Direttore Settore Fiscale di Assogestioni, “in particolare introduce importanti modifiche al regime fiscale degli OICR esteri, alle modalità di determinazione della base imponibile dei redditi derivanti dalla partecipazione a tutti gli OICR, italiani ed esteri, diversi da quelli immobiliari, nonché in materia di obblighi di sostituto d'imposta”.
Tra queste misure assume particolare rilevanza la semplificazione dei criteri di calcolo della base imponibile per i redditi di capitale derivanti dal possesso di quote o azioni di tutti gli OICR, italiani ed esteri, diversi da quelli immobiliari, mediante l’eliminazione del riferimento ai valori indicati nei prospetti periodici.
Queste novità impatteranno anche sul mondo degli ETF, caratterizzati da alcune peculiarità dovute al fatto che si tratta di strumenti finanziari oggetto di quotazione che sono generalmente negoziati ad un valore diverso dal Net Asset Value (NAV) del patrimonio dell’organismo.
“Attualmente l’investimento in ETF”, spiega Immacolato, “genera sempre due diverse tipologie di redditi: i redditi di capitale, costituiti dalla differenza positiva tra il NAV alla data di cessione delle quote e quello esistente alla data di acquisto, soggetti a ritenuta; e i redditi diversi (plusvalenze e minusvalenze), rappresentati dalla differenza effettiva tra i prezzi di cessione o acquisto delle quote al netto dei redditi di capitale pro tempore maturati, sui quali si applica un’imposta sostitutiva. I proventi periodici (dividendi) distribuiti dagli ETF costituiscono redditi di capitale”.
“Tale meccanismo”, continua l’esperta, “oltre a richiedere calcoli complessi, può generare attualmente effetti distorsivi nel caso in cui la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto delle quote o azioni dell’ETF sia inferiore all’incremento del valore NAV nel periodo di riferimento: l’investitore sarebbe comunque tenuto al pagamento della ritenuta sui redditi di capitale e realizzerebbe una perdita derivante dalla differenza tra lo scarto di negoziazione e il delta NAV”.
Con l’entrata in vigore della AIFMD svanisce questa complicata modalità di calcolo e tutti i redditi (positivi) derivanti dall’investimento in ETF saranno considerati redditi di capitale mentre le perdite costituiranno sempre redditi diversi.
La novità è destinata a produrre impatti anche per gli organismi diversi da quelli quotati (ETF), che non redigono prospetti giornalieri.
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