Tempo di lettura: 1min
6/10/2020 | Stefano Massarotto Facchini Rossi Michelutti Studio Legale Tributario
Anche le holding di partecipazione costituite sotto forma di società semplice devono adempiere agli obblighi di comunicazione all’anagrafe tributaria (art. 7, D.P.R. 605/1973).
È questa la risposta dell’Agenzia delle entrate alla consulenza giuridica 956-22/2020 richiesta da Federholding, che ha così superato una precedente posizione assunta dalla DRE Piemonte (cfr. interpello n. 901-384/2019), secondo cui dovevano risultare escluse dagli obblighi di comunicazione le società che non svolgono alcuna attività commerciale e, quindi, le società semplici.
L’inversione di rotta dell'Agenzia delle Entrate è motivata principalmente dal fatto che la norma che identifica le holding di partecipazione (art. 162-bis del TUIR) è applicabile a tutti i soggetti d’imposta e non solo le società commerciali: l’individuazione delle holding è effettuata, in altre parole, a prescindere dal comparto impositivo e dall’attività (commerciale o non commerciale) svolta. L’assenza di un bilancio ai fini della valutazione dell’attività di holding non è stato inoltre considerato rilevante, ben potendo le società semplici acquisire le informazioni utili dal rendiconto annuale.
Resta da valutare, per le società semplici che non hanno fatto le comunicazioni all’anagrafe, la possibile non applicazione di sanzioni per legittimo affidamento alla precedente risposta dell’Amministrazione finanziaria.
Accedi a funzionalità esclusive e migliora la tua esperienza di navigazione
Abbonati a prezzi speciali. La rivista sul tuo desk in ufficio
Scopri le categorie