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Polizze linked e Corte di Cassazione: devono essere ri-qualificate in semplici prodotti finanziari?

5/9/2018 | Stefano Massarotto - Facchini Rossi Soci

La tesi non farebbe altro che anticipare, in via interpretativa, quanto poi disciplinato dal D.Lgs. n. 303/2006.


Le polizze linked sono state oggetto di una recentissima Corte di Cassazione (n. 10333/2018): le sentenza stabilisce che sono contratti di assicurazioni sulla vita solo quelle polizze linked che garantiscono la restituzione del capitale a scadenza.

Diversamente sono semplici contratti di investimento (con effetti completamente differenti dal punto di vista fiscale, successorio e di protezione patrimoniale).

In realtà, in ambito civilistico/regolamentare, si discute da tempo se, in virtù dell’evidente (e non taciuta) componente finanziaria che contraddistingue le polizze linked, residui ancora spazio rilevante alla funzione previdenziale del contratto e permanga, dunque, la “causa assicurativa”. 

Questo orientamento, tuttavia, si è sviluppato sostanzialmente con riferimento ai contratti sottoscritti prima dell’emanazione del D.Lgs. n. 303/2006 che - in un’ottica di tutela del risparmiatore - ha introdotto nel framework della Mifid la categoria dei “prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione”, includendovi le polizze del Ramo III e del Ramo V. 

In questo senso, la tesi volta a riqualificare le polizze linked come strumenti finanziari, non farebbe altro che anticipare, in via interpretativa, quanto poi disciplinato dal D.Lgs. n. 303/2006. 

Tant’è che la Corte di Corte di Giustizia C-166/11 del 1° marzo 2012, con riferimento ad un “contratto unit linked”, ha statuito che “benché ... il rischio finanziario di tali investimenti gravi sul sottoscrittore ... i contratti detti ‘unit linked’, oppure ‘collegati a fondi d’investimento’ ... sono normali in diritto delle assicurazioni” e “il legislatore dell’Unione ha ritenuto che questo tipo di contratti rientri in un ramo dell’assicurazione sulla vita”

I fatti in causa della nota Corte di Cassazione sono antecedenti al 2006: allora, forse, la sentenza della Cassazione è stata un po’ sopravvalutata e occorreva contestualizzarla: ma purtroppo è stata vittima della cassa di risonanza del web (e dei social network)….

 

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