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1/24/2018 | Stefano Massarotto - Facchini Rossi Soci
Nella sentenza n. 975 del 17 gennaio la Corte di Cassazione torna ad affrontare un tema molto dibattuto, relativo alla imponibilità dell’atto di conferimento in trust. Il caso, anteriore alla reintroduzione dell’imposta di successione e donazione, verte sull’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali ma i principi espressi nella sentenza hanno una portata che interessa anche il quadro normativo vigente.
La pronuncia della Corte trae origine da un ricorso avverso la sentenza di una commissione tributaria regionale che aveva ravvisato, nell’atto di conferimento in trust, il presupposto di imponibilità ai fini delle tre imposte sopra menzionate, in base all’assunto che l’atto di conferimento fosse qualificabile come atto dispositivo a contenuto patrimoniale.
La Corte di Cassazione - nel cassare la sentenza del giudice del merito per difetto di motivazione – ha modo di chiarire che l’atto di conferimento in trust “si può considerare non immediatamente produttivo di effettivi traslativi in senso proprio, dal momento che sono tali solo quelli finali, costituenti il presupposto dell’imposta di registro, prima mancando l’elemento fondamentale dell’attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario”.
Ed infatti, secondo la Corte il disponente non intende arricchire il trustee, ma vuole che quest’ultimo gestisca il trust fund a favore dei beneficiari al fine di realizzare lo scopo indicato nell’atto istitutivo del trust. L’intestazione dei beni al trustee deve dunque ritenersi, fino allo scioglimento del trust, solo momentanea.
I principi espressi dalla Corte di Cassazione segano una linea di discontinuità rispetto al precedente orientamento interpretativo che aveva invece ritenuto imponibile l’atto di dotazione in trust.
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