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Legge di Bilancio 2018: “prelievo unico” al 26% per le partecipazioni qualificate

1/9/2018 | Stefano Massarotto - Facchini Rossi Soci

Le novità riguardanti le rendite finanziarie sono sicuramente di notevole impatto. Ecco quali sono


Tra le novità contenute nella Legge di Bilancio 2018 (Legge 22 dicembre 2017 n. 205), quelle riguardanti le rendite finanziarie sono sicuramente di notevole impatto.

Innanzitutto, a partire dal 1 gennaio 2018 sparisce la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da persone fisiche, con applicazione dell’imposta sostitutiva sui dividendi in entrambi i casi del 26 per cento.

E’ in ogni caso previsto un regime transitorio di favore per le distribuzioni di utili (rectius riserve di utili) formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 che potranno beneficiare di una way out temporanea dal nuovo regime e godere ancora delle vecchie regole di tassazione.

Sono state altresì introdotte modifiche significative alla tassazione degli utili provenienti da società localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, e ciò sia per le persone fisiche, sia per i soggetti titolari di reddito di impresa.

Anche le plusvalenze derivanti da cessioni realizzate dal 2019 di partecipazioni qualificate, subiranno il “prelievo unico” con aliquota del 26%, al pari di quelle sotto soglia.

I contribuenti vedranno inoltre notevolmente semplificati gli adempimenti: è ora possibile conferire le partecipazioni qualificate in custodia o amministrazione ad un intermediario professionale – ad esempio banca o fiduciaria – esercitando l’opzione per il regime fiscale del “risparmio amministrato”, con conseguente gestione della fiscalità da parte dell’intermediario senza più l’onere di indicarle in dichiarazione e pagare la relativa imposta.

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