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11/30/2016 | Stefano Massarotto - Facchini Rossi & Soci
Dalla Cassazione giunge una nuova conferma sulla utilizzabilità della Lista Falciani. Nell’ordinanza n. 17503 del 1° settembre 2016 la Suprema Corte ha, infatti, confermato ancora una volta che possono essere utilizzati, ai fini dell’accertamento fiscale, i dati bancari acquisiti nell’ambito delle procedure sullo scambio di informazioni previste dalle Direttive comunitarie (Dir. 77/799/CEE, ora sostituita dalla Dir. 2011/16/UE) e dalla Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra la Francia e l’Italia.
A tal fine, secondo la Cassazione, non assume rilievo il fatto che i dati siano stati ottenuti con modalità illecite e in violazione del diritto alla riservatezza bancaria (cfr. Cassazione sent. n. 16950/2015, ord. n. 8605/2015 e n. 8606/2015).
La lista Falciani, e gli altri dati ottenuti in modo analogo, anche se utilizzabili sul piano del diritto interno, non possono però essere utilizzati per presentare richieste di informazioni alla Svizzera.
Infatti, secondo l’articolo 7 della Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, approvata il 28 settembre 2012, la Svizzera non accetta richieste di informazioni “ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero”.
Tale posizione è stata confermata anche nell’accordo concluso in data 27 maggio 2015 tra Unione Europea e Svizzera, accordo volto a disciplinare lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari in sostituzione del precedente accordo sulla tassazione del risparmio. La Svizzera si è, infatti, impegnata a scambiare le informazioni su richiesta in modo conforme allo standard OCSE ma, nello stesso tempo, ha precisato che non scambierà informazioni in merito a richieste basate su dati ottenuti illegalmente.
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