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7/13/2016 | Stefano Massarotto – Facchini Rossi Soci
La recentissima legge sul “dopo di noi” (in GU n. 146 del 24/06/2016) non solo introduce un trattamento fiscale di favore per taluni strumenti giuridici volti a garantire assistenza e tutela alle persone con disabilità grave, ma è anche il primo espresso riconoscimento del “contratto di affidamento fiduciario”.
In particolare, sono esenti da imposta di successione e donazione i beni e i diritti trasferiti in trust, destinati a fondi speciali, assoggettati a vincoli di destinazione od oggetto di patti fiduciari con esclusiva finalità di tutela di una persona con disabilità grave. L’agevolazione spetta al ricorrere congiunto di particolari condizioni; in ogni caso, il termine finale di tali istituti è il decesso del disabile, al cui ricorrere, poi, sono previste regole antielusive particolari per il trasferimento del patrimonio residuo.
Al di fuori della tutela dei soggetti con disabilità, la Legge riveste particolare importanza perché conferma indirettamente l’applicazione dell’imposta di successione/donazione nel momento in cui i beni entrano nel patrimonio del trust. Inoltre, riconosce espressamente il contratto di “affidamento fiduciario” come strumento di diritto prettamente italiano sostanzialmente alternativo al trust (che resta un oggetto “sconosciuto” al nostro ordinamento civilistico) rappresentando una valevole alternativa a quest’ultimo, poiché, a differenza del trust, non richiede il rinvio ad una legge straniera per la sua regolamentazione.
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