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4/11/2018 | Stefano Massarotto – Facchini Rossi & Soci
Con la sentenza n. 4862 del 28 febbraio 2018 la Corte di Cassazione fornisce un nuovo contributo alla definizione della categoria delle liberalità indirette. Oggetto della contesa è la titolarità di somme di denaro depositate su conto corrente cointestato, somme che erano state versate, per l’intero ammontare, da uno dei correntisti e successivamente prelevate, per metà dell’ammontare, da parte dell’altro correntista.
La Corte rileva che la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito può essere qualificata come donazione indiretta qualora detta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari; tramite il contratto di deposito bancario, si può infatti realizzare l’arricchimento senza corrispettivo dell’altro cointestatario.
È tuttavia necessario che venga verificata, sulla base di un esame rigoroso di tutte le circostanze di fatto, l’esistenza dell’animus donandi, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità (in senso conforme Cass. n. 26983 del 2008 e n. 468 del 2010).
A diverse conclusioni è giunta la Corte con riferimento al caso del versamento, tramite bonifico bancario, su un conto intestato ad un terzo: in tal caso, la sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017, resa a Sezioni Unite, ha statuito che il bonifico a favore del terzo integra una donazione diretta, nulla senza la forma dell’atto pubblico.
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