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Replicanti, nella giungla della fiscalità

6/25/2014 | Redazione Advisor

Gli Etf non consentono di compensare le minusvalenze, mentre Etc sì. E dal 1 luglio entra in vigore la nuova aliquota al 26%


Nella giungla della fiscalità, i replicanti non sono tutti uguali. Gli Etf (Exchange traded funds) attualmente quotati sul mercato Etf Plus di Borsa Italiana sono organismi d'investimento collettivo (Oicr) di diritto estero armonizzati. Nel recepire la direttiva AIFMD n°61 del 2011, il Decreto legislativo n.44 del 4 marzo scorso ne ha modificato il trattamento fiscale: a partire dal 9 aprile, infatti, tutti i proventi positivi derivanti dal possesso degli Etf sono trattati come reddito da capitale mentre le eventuali minusvalenze vengono considerate reddito diverso. “Ciò implica l'impossibilità di compensare tali minusvalenze con le plusvalenze conseguite a seguito della cessione dei suddetti strumenti”, chiarisce Marco Boldini, associate director dell'ufficio legale di Etf Securities. Vale la pena ricordare che in entrambi i casi, plus e minusvalenze, i proventi vengono calcolati sulla differenza tra prezzo di vendita e di acquisto, indipendentemente dal valore del Nav (Net asset value) del fondo.

 

Ben diverso il caso degli Etc (Exchange traded commodities) e degli Etn (Exchange traded notes), che sono strumenti derivati: se l'investitore è persona fisica non esercente attività d'impresa commerciale, i redditi che ne derivano sono trattatati come redditi diversi. In quanto tali, le plusvalenze realizzate possono essere compensate con eventuali minus registrate nei quattro anni precedenti. “Supponiamo, ad esempio - chiarisce Boldini – di aver acquistato un etc o un etn al prezzo di 100 euro e di averlo rivenduto a 120 euro: i 20 euro guadagnati costituiscono reddito diverso su cui andrebbe applicata la ritenuta del 26% (a partire dal 1 luglio 2014 ndr) e possono essere compensati con eventuali minusvalenze maturate negli ultimi 4 anni”.

 

Anche gli Etf sconteranno tra pochi giorni l'aumento dell'aliquota al 26%. La regola generale non si applica però ai redditi prodotti dall'investimento in titoli pubblici italiani o di Paesi white list, che continuano a beneficiare di un trattamento di favore, 12,5%. “Il Ministero dell'Economia delle Finanze ha stabilito che la nuova aliquota del 26% sia applicabile nel limite del 48,08% della quota dei proventi riferibile alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici - precisa il responsabile dell'ufficio legale di Etf Securities -. Tale quota è posta pari alla media dell'attivo investita in queste emissioni e calcolata utilizzando le informazioni contenute nei prospetti contabili”. Le differenze in tema di compensazione delle minusvalenze potrebbe favorire nei prossimi mesi l'emissione di Etc aventi come sottostante indici azionari, già oggi proposti da Etf Securities e da Boost nella formula con leva 3.

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