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La MiFID II è legge. E i "fee only" ritrovano l'offerta fuori sede

7/29/2017

Alla fine viene confermata la possibilità per i consulenti "autonomi" di operare fuori dagli uffici. Mentre sul fronte della libera prestazione di servizio...


Il via libera al decreto legislativo di attuazione della MiFID II è arrivato nella giornata di venerdì 28 luglio 2017. Secondo quanto comunicato dallo stesso Governo, il Consiglio dei Ministri, "su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato, in esame definitivo" il testo del decreto che "tiene conto di alcune osservazioni delle Commissioni parlamentari, in accoglimento delle quali sono state, tra l’altro, inserite alcune disposizioni di coordinamento normativo e meglio calibrate altre, anche in relazione alla disciplina transitoria, in tema di imprese di investimento di paesi terzi". 

 

Non si conoscono ancora i contenuti del testo ma, secondo quanto risulta ad AdvisorOnline i consulenti "autonomi" ritrovano nel decreto definitivo l'autorizzazione ad operare "fuori sede". I lunghi dibattiti che hanno accompagnato l'iter del decreto di attuazione della Mifid II si sono quindi conclusi con una conferma dell'offerta fuori sede per tutti gli iscritti all'Albo Unico. Sembra invece scongiurata l'ipotesi che le società di consulenza con passaporto europeo possano operare in libera prestazione di servizio in Italia senza avvalersi di professionisti iscritti all'Albo italiano. 

 

Il testo ufficiale sarà reso noto solo nella giornata di martedì prossimo ma, secondo quanto specificato dalla nota stampa, "le disposizioni del decreto legislativo, in quanto ispirate al dovere di agire nel miglior interesse del cliente, garantiscono una corretta informazione per gli investitori, regolano i potenziali conflitti di interesse tra le parti e richiedono un’adeguata profilatura del risparmiatore. Le imprese di investimento dovranno attenersi a regole più stringenti al fine di garantire i clienti circa il fatto che i prodotti finanziari loro offerti siano adeguati alle loro esigenze e caratteristiche e che i beni nei quali investono siano adeguatamente protetti".

 

Per quanto riguarda gli altri aspetti della Mifid II è stato confermato che saranno ampliati gli obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori che devono includere anche "il costo della consulenza (se rilevante), il costo dello strumento finanziario raccomandato o venduto al cliente e le modalità con cui il cliente può remunerare il servizio d’investimento ricevuto". Non solo. Con l'approvazione del decreto e il conseguente arrivo della MiFID II le informazioni circa tutte le voci di costo dovranno "essere presentate in forma aggregata, per consentire al cliente di conoscere il costo complessivo ed il suo impatto sul rendimento atteso dall’investimento".

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