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7/22/2017 | Nunzia Melaccio*
Rispetto alla nuova direttiva in materia di servizi di investimento, com’è già stato per la direttiva in analogo ambito che l’ha preceduta (la c.d. Mifid), sono escluse dall’ambito di applicazione le società di gestione del risparmio. Si tratta tuttavia di un’esclusione a livello comunitario destinata a disperdersi nelle disposizioni nazionali anche per invito esplicito, in tal senso, da parte dell’autorità di vigilanza europea (ESMA). Difatti, è noto che le società di gestione oltre a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio (servizio escluso dall’ambito di applicazione della Mifid e delle Mifid II) possono anche prestare i servizi di gestione di portafogli, consulenza in materia di investimenti, ricezione e trasmissione ordini (se autorizzate a gestire fondi alternativi) e commercializzazione di OICR di terzi: tali ulteriori attività rappresentano oggetto di interesse della disciplina Mifid quando prestati dalle imprese di investimento (le SIM) e dalle banche. Conseguentemente, l’esclusione delle SGR creerebbe delle ingiustificabili differenze nella disciplina di settore. Le società di gestione, pur in attesa che venga definito il quadro complessivo della disciplina Mifid II con l’emanazione delle disposizioni nazionali, saranno dunque sicuramente interessate dalle nuove disposizioni e tale inclusione è destinata ad interessare ampi ambiti dell’operatività dei gestori nazionali. Di certo, la prestazione dei servizi di investimento e dunque i processi aziendali inerenti, le procedure di valutazione di appropriatezza/adeguatezza, la valutazione delle competenze dei soggetti assegnati alla prestazione dei servizi, l’informativa nei confronti della clientela in materia di costi e oneri, la gestione degli incentivi ricevuti e pagati da/a terzi, le modalità di gestione della ricerca eventualmente ricevuta da parte delle controparti negoziatrici, solo per citare alcuni esempi. Vi sono poi aspetti dell’operatività delle SGR che, seppur non connesse alla prestazione dei servizi di investimento sicuramente coinvolgeranno le società di gestione nello svolgimento della loro attività tipica di riflesso dall’implementazione del nuovo quadro normativo. Il riferimento è, in particolare, al processo di ideazione del prodotto e alle relazioni con i soggetti distributori. In tali ambiti il ruolo delle SGR in qualità di società che ideano il prodotto (c.d. manufacturer) riveste un ruolo primario ed è naturale attendersi che anche tali operatori, pur non essendo imprese di investimento, siano chiamate dalle normative nazionali a specifica responsabilità nell’individuare prodotti che “siano concepiti per rispondere alle esigenza di un determinato mercato di riferimento di clienti finali all’interno della pertinente categoria di clienti” adottando i necessari presidi affinchè i soggetti incaricati della relativa distribuzione tengano conto del target di clientela e del rendimento del prodotto offerto. La tematica della product governante di cui la Direttiva Mifid fa specifica menzione nel considerando 71 appena richiamato e che rappresenta uno dei maggiori temi di attenzione nel contesto normativo verrà a delinearsi puntualmente sul piano applicativo nei prossimi mesi e sarà sicuramente oggetto di futuro approfondimento. In tale contesto merita un richiamo a supporto della riflessione e della ricostruzione circa gli effetti che la Mifid II sicuramente avrà sulle società di gestione pur in presenza di una esplicita esclusione soggettiva. È tempo dunque per i gestori nazionali di pianificare il processo di adeguamento che, come sempre nel caso di profonde revisioni normative, comporta l’attenta definizione di azioni di intervento e di prassi condivise.
*Dottore Commercialista e Revisore Legale Gentili & Partners
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