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Lex & The City - Quadro RW, l'incubo dei consulenti finanziari (ex-promotori finanziari)

5/20/2015 | Russo De Rosa Associati - Studio Legale e Tributario

La Commissione Tributaria di II grado di Bolzano, con la sentenza n. 27 del 16 febbraio 2015, accende i riflettori sugli obblighi di monitoraggio fiscale ex D.L. 167/90 in capo ai pf.


La Commissione Tributaria di II grado di Bolzano, con la sentenza n. 27 del 16 febbraio 2015, accende i riflettori sugli obblighi di monitoraggio fiscale ex D.L. 167/90 in capo ai consulenti finanziari (ex-promotori finanziari). La sentenza affronta il caso di un consulente finanziario (ex-promotore finanziario) che aveva gestito in autonomia numerosi conti correnti e depositi titoli intestati a propri clienti, potendo effettuare anche prelievi sulla base di specifiche deleghe rilasciate dagli stessi clienti.

 

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un provvedimento di irrogazione di sanzioni nei confronti del consulente (ex-promotore), per omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi in relazione a tali disponibilità. I giudici di Bolzano confermano l’obbligo di compilazione del quadro RW in capo al consulente finanziario (ex-promotore finanziario), obbligo che consegue alla disponibilità delle attività finanziarie depositate all’estero, anche se di proprietà dei clienti, a nulla rilevando il fatto che il consulente (ex-promotore) avesse operato sulla base di deleghe specifiche conferite da ciascun cliente e per ogni singola operazione.

 

Proprio la circostanza che il consulente (ex-promotore) effettuasse prelievi sui conti dei clienti è risultato determinante, ai fini degli obblighi di monitoraggio, a prescindere dall’ampiezza della delega (generale o speciale, come nel caso specifico) di cui disponeva il consulente (ex-promotore). La sentenza risulta criticabile per aver confermato le sanzioni irrogate dall’Agenzie delle Entrate, nonostante le modifiche introdotte dalla L. 97/2013 (cd. Legge Europea 2013).

 

Quest’ultima ha ridisegnato, tra l’altro, la disciplina del monitoraggio fiscale contenuta nel D.L. 167/1990, riducendo le sanzioni a carico dei contribuenti ed eliminando le sezioni I e III del quadro RW. Vero è che tale eliminazione risulta applicabile a valere dal modello UNICO 2014, tuttavia i giudici non sembrano tener conto del principio del favor rei, in base al quale se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

 

Pertanto, mentre per le violazioni per la mancata compilazione della sezione II le sanzioni restano applicabili, seppur ridotte secondo le nuove misure introdotte dalla Legge Europea 2013, la mancata compilazione delle sezioni I e III non è più sanzionabile. Sul punto si era espressa la stessa Agenzia delle Entrate, prima con una direttiva interna del 10 ottobre 2013 e, successivamente, in via ufficiale, con la Circolare del 23 dicembre 2013, n. 38/E, ove si afferma espressamente come le violazioni di omessa e infedele compilazione delle Sezioni I e III commesse antecedentemente al 4 settembre 2013, data di entrata in vigore della Legge Europea 2013, non costituiscano più violazioni punibili con le sanzioni previste dal decreto legge n. 167 del 1990.

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