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Tax Corner - Polizze Vita, attenti al regime di esenzione per i caso morte

1/28/2015 | Paolo Ludovici - Ludovici & Partners

Sui proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2015, tale regime di esenzione è limitato ai soli capitali percepiti da...


La Legge di Stabilità 2015 ha modificato l’art. 34 del dpR 601/1973 che prevede un regime di esenzione dall’imposta sui redditi delle persone fisiche per i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita. Sui proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2015, tale regime di esenzione è limitato ai soli capitali percepiti dai beneficiari a copertura del rischio demografico.

 

L’imponibilità presuppone comunque che il reddito sia di fonte italiana oppure che sia realizzato da un contribuente residente. La fonte del reddito dipende dal luogo di stabilimento della compagnia di assicurazione e il reddito si qualifica quindi come prodotto all’estero se erogato da una compagnia stabilita fuori dall’Italia.

 

Per quanto riguarda invece il requisito della residenza, la norma richiede che il reddito sia posseduto dal contribuente e pertanto ciò che rileva è la residenza del beneficiario della polizza a prescindere da quella del contraente o assicurato. Ciò implica che se il beneficiario è residente in Italia i redditi relativi a polizze estere sono sempre imponibili, anche se le polizze sono state sottoscritte da soggetti che non sono mai stati residenti in Italia.

 

Al contrario, se il beneficiario è residente all’estero, i redditi non sono mai imponibili in Italia, anche se le polizze estere sono state sottoscritte da soggetti che non hanno mai lasciato il territorio italiano. In caso di beneficiari non residenti, la limitazione del regime di esenzione introdotta dalla Legge di Stabilità potrà quindi produrre effetti concreti solamente se i redditi sono corrisposti da compagnie di assicurazione stabilite in Italia. L’imponibilità in Italia dei redditi conseguiti da beneficiari non residenti in relazione a polizze stipulate con compagnie estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi è, infatti, esclusa a prescindere dalle modifiche al regime di esenzione previsto per i capitali percepiti in caso morte.

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