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Tax Corner - Al vaglio di costituzionalità l'esenzione su passaggi generazionali di azienda

1/14/2015 | Paolo Ludovici - Ludovici & Partners

La Corte Costituzione tedesca si è pronunciata sulla legittimità costituzionale della norma che esenta da imposte sulle successioni. Le osservazioni sono riferibili anche alla normativa italiana.


Il 17 dicembre 2014, la Corte Costituzione tedesca si è pronunciata sulla legittimità costituzionale della norma che esenta da imposte sulle successioni i trasferimenti di partecipazioni all’interno del medesimo nucleo familiare a condizione che gli eredi proseguano l’impresa per un periodo minimo di almeno sette anni preservando determinati livelli occupazionali.

 

Tale esenzione si giustifica per evitare che i passaggi generazionali possano compromettere la solidità finanziaria delle imprese familiari a motivo dell’onere successorio che dovrebbe altrimenti essere assolto. La Corte ha innanzitutto affermato la legittimità di una norma che consenta un regime di favore per i passaggi generazionali di società, in quanto finalizzata a mantenere in vita l’attività economica e a preservare i livelli occupazionali. Ha, tuttavia, stigmatizzato che la norma non impone alcuna verifica in merito all’effettiva necessità di applicare l’esenzione per le imprese di maggior dimensioni.

 

Sotto un altro profilo, ha ritenuto che la norma viola il principio di uguaglianza, nella misura in cui consente il trasferimento in esenzione da imposta anche di elementi patrimoniali non essenziali per l’attività d’impresa. Tale circostanza potrebbe verificarsi nel caso di conferimento in società di disponibilità liquide eccedenti le necessità dell’attività imprenditoriale. Nel corso del tempo sono state introdotte varie disposizioni volte ad evitare arbitraggi di natura fiscale ma, secondo la corte, non sono sufficienti per escludere ogni rischio di esentare anche il trasferimento di cespiti non aziendali.

 

Si ricorda che anche l’ordinamento tributario italiano prevede un regime di esenzione per taluni trasferimenti generazionali di partecipazioni di controllo (Art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990). Tale regime di esenzione è applicabile ai trasferimenti di aziende e partecipazioni di controllo a favore dei discendenti e del coniuge a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Le osservazioni della Corte tedesca sono in principio riferibili anche alla normativa italiana, che prevede l’applicazione del regime di esenzione ai trasferimenti di partecipazioni di controllo, a prescindere dall’attività effettivamente svolta dalla società partecipata.

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