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Tax Corner - Tassazione “globale” svizzera: il regime non sarà abolito

12/10/2014 | Paolo Ludovici - Ludovici & Partners

Il regime c.d. “globale” è un sistema di tassazione fondato sul consumo che spesso si scontra con e l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni. In seguito ad un referendum...


Il 30 novembre 2014 ha avuto luogo nella Confederazione Elvetica il referendum popolare in merito alla eventuale abolizione a livello federale del regime c.d. “globale” di tassazione dei cittadini esteri residenti in Svizzera. Attualmente il regime “globale” è riconosciuto, oltre che a livello federale, da 21 dei 26 cantoni. Il sistema fiscale svizzero si articola, infatti, in imposte federali, cantonali e municipali.

 

Il regime c.d. “globale” consiste nella determinazione forfetaria del reddito imponibile sulla base di indici di spesa anziché su dati analitici ed effettivi. Trattasi, quindi, di un sistema di tassazione fondato sul consumo invece che sui redditi effettivamente prodotti che consente di applicare le ordinarie aliquote di imposizione su un reddito imponibile quantificato sulla base delle spese di consumo del contribuente e delle persone a suo carico residenti in Svizzera. Particolare rilevanza assume al riguardo il canone di locazione di mercato relativo all’abitazione utilizzata dal nucleo familiare. Ne possono beneficiare le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Svizzera e che non svolgono attività di lavoro dipendente o altra attività economica in territorio svizzero.

 

Tale natura forfettaria delle modalità di determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi può rendere in molti casi problematica l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni al fine di limitare la tassazione alla fonte dei redditi prodotti dai beneficiari di detto regime in altri Stati. Inoltre, la presenza di tale regime fiscale privilegiato ha giustificato in passato l’applicazione di disposizioni antielusive di varia natura nei confronti delle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Svizzera. E’ questo, in particolare, il caso dell’art. 2, comma 2-bis del TUIR ai sensi del quale si presume (salvo prova contraria) che abbiano mantenuto la propria residenza fiscale in Italia i cittadini italiani trasferiti in Svizzera.

 

Il referendum ha avuto esito negativo e, pertanto, il regime in esame non sarà abolito. Il referendum riguardava, tuttavia, solo le imposte federali e in principio i cantoni restano liberi di modificare i rispettivi regimi. Non ci si attende, tuttavia, che alcun cantone modifichi la propria normativa.

 

Sono invece prevedibili modifiche nel prossimo futuro volte a cambiare i criteri di applicazione del criterio di tassazione “globale”. In particolare, il Parlamento Federale ha disposto che a decorrere dal 2016 saranno modificati i parametri per la tassazione forfetaria e che il reddito minimo annuale sarà di 400.000 franchi svizzeri (per chi già beneficia del regime, tale limite sarà applicato con effetto dal 2020).

 

 

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