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3/12/2013 | Ippolito Catania
Ai fini dell’esenzione IVA sulla consulenza in materia di investimenti a una società di investimento o a una SGR vale il vincolo intrinseco tra l’attività della società e le prestazioni che raccomandano l’acquisto e la vendita di elementi patrimoniali. E' quanto stabilisce una sentenza della Corte di Giustizia Ue del 7 marzo.
La domanda di pronuncia pregiudiziale, in dettaglio, verte sull’interpretazione dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva Iva 77/388/CEE ed è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra una società di consulenza finanziaria e il Fisco tedesco che si è detta contraria all’esenzione dall’Iva delle prestazioni di consulenza effettuate da tale società in favore di una società di investimento di capitali (SIC). L’articolo 13 della citata direttiva, al punto 6 della parte B, lettera d), prevede l’esenzione Iva per la gestione di fondi comuni di investimento come definiti dagli Stati membri.
La Corte, nella sentenza 7 marzo 2013 causa C -275/2011, perviene alla conclusione che l’articolo 13 della sesta direttiva "deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari fornite da un terzo ad una SIC, gestore di un fondo comune di investimento rientrano nella nozione di gestione di fondi comuni di investimento ai fini dell’esenzione prevista da tale norma, anche se il terzo non ha agito in esecuzione di un mandato secondo l’articolo 5 octies della direttiva 85/611".
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