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Consulenti (ex-promotori) e fisco: risolti i dubbi su bollo, Iva e Ivafe

2/20/2013 | Ippolito Catania

L’Agenzia delle entrate nella circolare n.1/E del 15 gennaio ha risposto ad alcuni quesiti posti dalla stampa specializzata sull'applicazione delle nuove imposte sulle attività finanziarie


L’Agenzia delle entrate risolve alcuni dubbi interpretativi sull’applicazione delle nuove imposte sulle attività finanziarie. Nella circolare n.1/E del 15 gennaio, in particolare, il fisco ha risposto ad alcuni quesiti posti dalla stampa specializzata nelle scorse settimane.

IMPOSTA DI BOLLO
Per quanto riguarda le polizze assicurative, la circolare specifica che l’imposta di bollo, calcolata per ciascun anno, “è dovuta all’atto del rimborso o del riscatto”. In merito, prosegue l’Agenzia, “la circolare 48/E del 2012 ha precisato che nel caso in cui le imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi non esercitino l’opzione di cui all’articolo 26-ter del dPR 600/73 o non richiedano l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, se le polizze sono oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o sono custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti, è comunque dovuta, a decorrere dal 2012, l’imposta di bollo di cui al citato articolo 13, comma 2-ter, del dPR n. 642 del 1972”.

In tal caso, “l’imposta deve essere applicata dalla società fiduciaria o dall’intermediario residente secondo le modalità sopraindicate, ovvero occorre procedere al calcolo dell’imposta per ciascun anno ed applicare l’imposta all’atto del rimborso o del riscatto della polizza". Con la circolare 2 luglio 2012 (n. 28) è stato, inoltre, precisato che "nel caso in cui il rapporto con la fiduciaria o con l’intermediario residente si interrompe, tali soggetti devono applicare fino a tale data l’imposta di bollo calcolata per ciascun anno".

IVAFE
Quanto all’imposta sul valore della attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), l’Agenzia specifica che è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione “ai sensi dell’articolo 19, comma 19, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, come precisato con la circolare n. 28/E del 2012”. Pertanto, “nel modello Unico PF, quadro RM, l’IVAFE è calcolata per tutte le attività finanziarie detenute all’estero, compresi i conti correnti e libretti, in relazione alla quota e al periodo di possesso”. Il modello, conclude il fisco, “è predisposto per l’indicazione analitica delle attività finanziarie; per ciascuna attività, esclusi i conti correnti e i libretti, devono essere compilati più righi qualora nel corso dell’anno siano variati la quota o il periodo di possesso.

NELLA CIRCOLARE VENGONO CHIARITI ANCHE ALCUNI QUESITI SUL CALCOLO DELL’IVA. LEGGI LE RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SU ADVISOR PROFESSIONAL

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