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2/4/2013 | Italo Marchesi
A partire dal 1° gennaio 2013 le provvigioni legate ai servizi di intermediazione nella gestione individuale di portafogli riconosciute ai consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) devono fare i conti con l'IVA del 21% e, a partire da luglio 2013, con una aliquota del 22%. Tutti sanno che a stabilirlo è stata la Legge di stabilità del 24 dicembre 2012, ma in pochi sono consapevoli del fatto che esistono, per legge, delle soluzioni che permettono al consulente finanziario (ex-promotore finanziario) di ridurre gli effetti dell'IVA sul proprio guadagno personale. Scopriamo come in tre mosse.
1. Attenti alle fatture
Una prima operazione da compiere riguarda la verifica della correttezza delle fatture emesse. Dal momento che il singolo consulente finanziario (ex-promotore finanziario) è responsabile del corretto trattamento IVA delle prestazioni fornite il consiglio è quello di verificare che all'interno della fattura siano adeguatamente distinte le provvigioni legate a servizi tradizionali, e per definizione esenti da IVA, da quelle dovute per i servizi di gestione individuale di portafoglio, che invece sono ora soggette a IVA.
2. Valutare l'abbandono del regime 36-bis
Molti consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) finora hanno optato per il cosiddetto regime 36-bis, ovvero un regime che elimina il diritto della detrazione IVA, a fronte dell'esonero dagli adempimenti IVA. Ma dal momento che una parte delle provvigioni saranno soggette a IVA, il cosiddetto "pro-rata di detraibilità IVA" potrebbe crescere: per questo rinunciare al diritto della detrazione secondo il regime 36-bis potrebbe tradursi in una scelta poco vantaggiosa.
3. Meglio separare le attività
Una volta verificata la correttezza delle fatture e valutato il vantaggio di abbandonare il regime 36-bis, una terza mossa da considerare riguarda la separazione delle attività prevista dalla Legge IVA. In particolare, l'art. 36, comma 3, della legge citata, permette di avvalersi della cosiddetta separazione delle attività per coloro che svolgono "sia il servizio di gestione individuale di portafogli", sia "attività esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma". Quali sono i vantaggi di una tale separazione? L'IVA pagata sugli acquisti di beni e servizi relativi e/o connessi all'attività di gestione individuale di portafoglio diventerebbe integralmente detraibile.
Prima di seguire alla lettera le tre strade indicate si consiglia, naturalmente, un confronto con il proprio consulente fiscale, soprattutto per quanto riguarda la valutazione dei costi legati alla gestione dei due distinti registri IVA che si verrebbero a creare perseguendo questa strada.
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