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Consulenti (ex-promotori)-Iva, quando scatta l'esenzione

7/23/2012 | redazione advisor

Spesso i pf, per gestire al meglio le spese che accompagnano la loro attività, decidono di unire le forze condividendo l'ufficio ripartendo i relativi costi, quali le utenze, la cancelleria, l'eventuale personale subordinato, ma...


 

Spesso i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari), per gestire al meglio le spese che accompagnano la loro attività, decidono di unire le forze condividendo l'ufficio ripartendo i relativi costi, quali le utenze, la cancelleria, l'eventuale personale subordinato. Una strada molto gettonata dalla categoria che però spesso spinge i consulenti (ex-promotori) nel tunnel della cosiddetta "IVA sull'IVA".
 
 
In cosa consiste? Semplice. I professionisti che decidono di unire le forze condividendo l'ufficio, per questioni pratiche (e per pura semplicità logistica) lasciano che sia uno solo dei consulenti (ex-promotori) a stipulare i vari contratti legati all'ufficio. In seguito, ricevute e pagate le varie fatture, il pf-coordinante ripartisce pro quota con i colleghi il costo sostenuto. E qui sorge il fenomeno "dell'IVA sull'IVA", sintetizzabile nel fatto che il consulente (ex-promotore)-coordinante, ricevuta la fattura con addebito dell’IVA (ad esempio 100 + 21 di IVA) ed essendo, in virtù del meccanismo del pro-rata, nell’impossibilità di detrarre (tutta o buona parte) l’IVA, riaddebiterà il costo sostenuto incrementato dell’IVA non detratta (che diventa, di fatto, una maggiorazione del costo riaddebitato); il riaddebito sarà, quindi, pari a 121 (meno la parte di spettanza del riaddebitante) maggiorato dell’IVA (21% sul riaddebitato). Insomma una scelta tutt'altro che efficiente.
 
 
La soluzione? Gli esperti fiscali dell'Anasf suggeriscono da tempo la strada del cosiddetto Consorzio tra consulenti finanziari (ex-promotori finanziari). In pratica, il consorzio si sostituisce ai consulenti (ex-promotori) e agisce per loro conto acquistando  beni e servizi, assumendo personale dipendente, utili allo svolgimento dell’attività del consulente finanziario (ex-promotore finanziario) e successivamente, provvede a riaddebitare il costo sostenuto per i suddetti beni e servizi ai singoli consulenti (ex-promotori) consorziati emettendo fatture senza Iva.
 
Il consorzio, quindi, da una parte emetterà fattura in regime di esenzione ai consorziati,; dall’altra non potrà più detrarre l’IVA sugli acquisti. La dicitura sulla fattura dovrà, però, indicare quale riferimento legislativo quello di cui all’art. 10, comma 2, del D.P.R. 633/72. Analogo regime assume anche la Cooperativa purché abbia funzione consortile.
 

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