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7/3/2012 | Roberto Abate
Scade tra sei giorni il termine per il pagamento dell'Ivafe, l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero. Destinata alle persone fisiche residenti in Italia che detengono, a titolo di proprietà o altro diritto reale, immobili e attività finanziarie all'estero, si paga in misura proporzionale ed è rapportata al periodo di detenzione (espresso in giorni) e alla percentuale di possesso per i conti contestati.
Grazie al differimento dei termini previsti per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni, si legge nella circolare n. 28/E del 2 luglio dell'Agenzia delle Entrate, è possibile pagare entro il 9 luglio le predette imposte senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 20 agosto, con lo 0,40% in più. L'Ivafe, inoltre, prevede una particolare deroga nel caso di conti correnti e libretti di risparmio detenuti nella Ue e in Islanda e Norvegia. In questi casi, l'imposta è stabilita nella misura fissa di euro 34,20, lo stesso importo previsto per l'imposta di bollo dovuta sui conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Italia da persone fisiche.
Analogamente a quanto previsto per l'imposta di bollo dovuta in Italia, l'imposta non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non sia superiore a 5.000 euro, considerando l'ammontare dei conti o libretti detenuti all'estero presso il medesimo intermediario. Non concorre a formare il predetto valore medio di giacenza, spiega l'agenzia delle entrate, il conto corrente con una giacenza media annuale di valore negativo, per il quale l'imposta non è dovuta. Qualora operi l'esenzione dall'imposta fissa per la soglia di 5.000 euro, il contribuente non è tenuto a darne indicazione nella dichiarazione dei redditi.
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