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10/25/2011 | Roberto Abate
Le società di intermediazione mobiliare, e non solo le banche, devono applicare l'imposta di bollo sulle loro comunicazioni ai clienti. E in quelle riferibili al 30 giugno 2011, anche se formate dopo questa data, dovranno considerare il previgente tributo e non l'aumento dell'imposta inserito nelle disposizioni del Dl98/2011 in vigore dal 17 luglio. Lo stabilisce l'Agenzia delle entrate in una circolare di ieri (46/E del 24 ottobre).
Per quanto riguarda l'esclusione del pagamento dell'imposta per i depositi titoli di valore inferiore a 1.000 euro l'Agenzia delle Entrate spiega che la circolare la circoscrive "ai soli depositi di titoli il cui complessivo valore nominale posseduto presso ciascun banca sia pari o inferiore a mille euro". In presenza di più depositi presso ciascuna banca di valore complessivo superiore ai 1.000 euro, "l’esclusione dall’imposta non può, quindi, trovare applicazione".
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