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Albo unico: stop al Far West delle business card

7/18/2016

In una circolare Assoreti spiega che l'utilizzo di altre denominazioni per individuare i cf (come family banker o private banker ecc.) è consentito, purché...


Il consulente finanziario che si presenta con altre denominazioni comunque idonee a individuare tale figura professionale non viola le norme di settore. Assoreti in una recente circolare (del 16 giugno) chiarisce i dubbi che circolavano sul mercato in merito all’utilizzo di appellativi diversi da quello legale per individuare la figura del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, alla luce delle novità introdotte con la legge di stabilità 2016.

Una pratica certo non nuova nell’industria: è il caso, ad esempio, dei “family banker” di Banca Mediolanum, dei “private banker” di Banca Fideuram, dei “personal financial advisor” di Fineco o dei “life banker” di BNL. In merito, l’associazione delle reti ritiene “che all’interno della vetrofania e del biglietto da visita non debba essere necessariamente usata l’esatta dicitura legale di ‘consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede’, ma possa usarsi anche una dicitura diversa, con l’avvertenza che questa non debba essere decettiva nei confronti del pubblico, ossia, non debba lasciar sussistere margini di dubbio circa la natura di tale figura professionale, anche rispetto alle altre figure di consulenti finanziari”.

Assoreti osserva nella circolare che “sui soggetti vigilati grava un generale dovere di presentarsi alla clientela con una denominazione che consenta di identificarli correttamente nel mercato per le attività che siano effettivamente abilitati a svolgere ai sensi dell’ordinamento pubblicistico di settore”. Dai regolamenti Consob non si deduce, però, “un obbligo per i medesimi soggetti iscritti di qualificarsi esclusivamente con la locuzione estesa di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede per l’esercizio dell’attività, loro riservata, di offerta fuori sede”.

Pertanto, secondo Assoreti "si deve piuttosto ritenere che l’ordinamento tolleri anche l’uso di denominazioni diverse, purché, però, queste siano idonee ad individuare univocamente tale figura professionale rispetto alle altre operanti nel mercato". L'associazione ricorda, infatti, che la nuova denominazione di “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede” è stata così individuata anche per distinguere questa figura professionale dai consulenti finanziari autonomi (fee only) e dalle società di consulenza finanziaria.

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