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Fondi comuni, verso il D-Day della tassazione

6/8/2011 | Italo Marchesi

A decorrere dal 1° luglio 2011 cambia il regime fiscale dei fondi di diritto italiano. Ma cambia anche la tassazione degli switch. Ecco cosa fare.


Il D-Day della tassazione dei fondi comuni italiani si avvicina. A decorrere dal 1° luglio 2011 il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo per i prodotti italiani e lussemburghesi storici viene abrogato "ed è prevista la tassazione in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi".

A ricordarlo è Assogestioni che ha reso noto il documento conclusivo della Task Force per l'implementazione della riforma della tassazione dei fondi comuni.

“La Task force, grazie alla dinamica collaborazione degli associati e dei rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate – ha affermato il direttore generale di Assogestioni Fabio Galli – ha ottenuto un eccellente risultato nonostante i tempi strettissimi intercorsi dalla conversione in legge del dl ad oggi”.

Il gruppo di lavoro dell'associazione si è infatti riunito all’indomani dell’approvazione della Legge 10 del 26 febbraio 2011 di conversione del Dl 225/2010, il cosiddetto Milleproroghe, e ha analizzato la nuova normativa, individuato i risvolti applicativi per gli intermediari coinvolti e proposto soluzioni alle eventuali problematiche.

E una delle maggiori problematiche potrebbe riguardare le operazioni di switch. Come anticipato da Advisoronline (Fondi comuni, arriva la tassa sullo switch), una parte della riforma del regime di tassazione dei fondi italiani e di quelli lussemburghesi storici potrebbe "considerare fiscalmente rilevanti le operazioni di switch aventi ad oggetto quote o azioni di Oicr italiani ed esteri", si legge nel documento di Assogestioni che chiarisce se e quando le operazioni di switch possono subire una tassazione (per i dettagli su questo aspetto si rimanda all'approfondimento pubblicato su ADVISORPROFESSIONAL).

La Task Force dell'associazione ha infine dedicato ampio spazio alla questione del regime transitorio, sia del fondo, sia dei partecipanti. Su quest'ultimo fronte le disposizioni sono volte ad evitare fenomeni di doppia imposizione dei redditi o di doppia deducibilità delle perdite in capo ai partecipanti, tenuto conto che fino al 30 giugno 2011 sarà applicabile il regime di tassazione per maturazione del risultato della gestione dei fondi comuni.

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